Debiti tributari e contributivi amministratore srl – Cosa si rischia?

Debiti tributari e contributivi amministratore srl - Cosa si rischia?


DOMANDA

Mio zio è amministratore di una srl e negli ultimi mesi causa poco lavoro non ha pagato IVA e alcuni contributi dei dipendenti: ha sempre pagato loro gli stipendi ma i contributi non è riuscito. Il debito che ha con INPS è di circa 150 mila euro e per l’IVA si parla di circa 180 mila euro. Lui ha la prima casa intestata c è rischio che gliela pignorino o non è possibile?


RISPOSTA

Sarebbe ora di mettere in liquidazione questa bad company: l’articolo 36 del DPR 602/1973, stabilisce che gli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per i periodi anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Sempre lo stesso articolo dispone che gli amministratori che nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, abbiano assegnato ai soci beni di proprietà della società ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili rispondono in proprio dell’omesso pagamento delle imposte dovute. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza senza i conferimenti effettuati ai soci nonché senza le omissioni e gli occultamenti effettuati nelle scritture contabili. Questo per quel che riguarda la responsabilità civile dell’amministratore. C’è poi l’aspetto riguardante la responsabilità penale. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa, se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità) si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione. Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro, la pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione. In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), il reato si configura solo per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, con soglia di punibilità pari a 150 mila euro e comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi. Venendo alle dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro; la pena detentiva varia da 1 a 3 anni. L’illecito penale contributivo sussiste solo per il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. L’omesso versamento deve superare i 10 mila euro (in un periodo di imposta): la sanzione penale prevista consiste nella reclusione fino ad un massimo di 36 mesi (oltre a sanzioni amministrative pecuniarie accessorie).


23 Gennaio 2020 - Ludmilla Karadzic

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