Debiti con finanziarie e possibile pignoramento prima casa





Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





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Sono in difficoltà con alcune finanziarie (quattro per l’esattezza con debiti insoluti da diversi anni di euro 7000 per prestito personale e di euro 5000, 3000 e 2000 per carte revolving) con in busta paga sia le cessione del quinto che il prestito con delega. Fuori busta pago regolarmente, da circa 4 anni altro debito contratto con finanziaria di circa 30000 euro (si tratta di pagamenti in cambiali). Un anno fa abbiamo ereditato io e le mie sorelle l’appartamento di proprietà dei nostri genitori (quota di possesso 33% circa a testa).

Abbiamo dato incarico ad agenzia immobiliare di venderlo, nella speranza di ricavare del denaro per sistemare ognuno i propri problemi.

La mia domanda è questa: potrebbero le finanziarie con cui sono in difetto pignorare o ipotecare l’appartamento (per me prima ed unica casa dove attualmente risiedo) e se è si, come penso, in che misura, ovvero ne resterebbero coinvolte anche le mie due sorelle?

Nel caso riuscissimo a vendere l’appartamento potrei, per saldare i debiti, ricorrere alla legge relativa al sovraindebitamento o ne resterei fuori dal momento che vendendo mi troverei sul conto corrente del denaro?

Come stabilisce il primo comma dell’articolo 2825 del codice civile, l’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Ne consegue che anche su un bene indiviso, in comunione o in comproprietà per quote, può essere iscritta ipoteca ed avviata la procedura di espropriazione.

L’articolo 599 del codice di procedura civile ci ricorda poi che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati (anche i comproprietari non debitori), provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Il valore dell’intero immobile indiviso, agli effetti dell’espropriazione, è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dal Consulente tecnico d’Ufficio (CTU).

L’articolo 14 ter della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindabitamento) prevede anche che il debitore, in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Con il decreto di liquidazione, il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

STOPPISH

12 Marzo 2019 · Rosaria Proietti

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