Creazione di una coppia di fatto e dichiarazioni anagrafiche da rendere





Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





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io single, mai sposato, senza figli, proprietario di casa e residente, decido di ospitare un’amica extracomunitaria mai sposata, con una figlia piccola che porta il suo cognome, riconosciuta dal padre che non vive e non ha mai vissuto con loro (e non si sa neanche se esista ancora), entrambe con regolare permesso di soggiorno (per lavoro). Visto il protrarsi dell’ospitalità e la necessità della bambina di frequentare la scuola (del nostro comune) decidiamo di iscrivere la loro residenza nella mia abitazione e rendiamo dichiarazione anagrafica costituendo un nuovo nucleo familiare nella stessa residenza ma distinto dal mio e così loro hanno beneficiato delle agevolazioni concesse alle famiglie a basso reddito tramite ISEE. Oggi la situazione è cambiata ed aspettiamo un bambino e siamo intenzionati a formare una coppia di fatto; vorrei sapere se per potere formare la coppia di fatto è sufficiente fare la comunicazione al comune o è prima necessario rendere una nuova dichiarazione anagrafica al comune dove si unificano i due nuclei familiari creandone uno nuovo con tutti noi tre (ed in un prossimo futuro quattro)? Se invece decidessimo di lasciare i due nuclei familiari separati potremmo andare in contro a qualche problema in seguito alla nascita di nostro figlio?

La nascita del figlio, riconosciuto dal padre, attesta l’esistenza di vincoli, quanto meno di di affettività, fra le due, attuali, distinte famiglie anagrafiche, vincoli in base ai quali si impone, per legge, la formazione di una sola famiglia anagrafica e di un unico nucleo familiare.

Ma anche prima, può essere presentata agli uffici anagrafici un’istanza in cui si rendono noti i vincoli di affettività sorti fra le due famiglia anagrafiche: l’ufficiale d’anagrafe adotterà le decisioni conseguenti, ovvero unirà le due distinte famiglie anagrafiche in una sola. In pratica, nello stesso stato di famiglia compariranno lei, che ci scrive, la sua compagne, la figlia della sua compagna e, successivamente, il nascituro.

A questo punto, se lo si ritiene necessario, si può anche creare, volendo, una convivenza di fatto, sempre attraverso apposita dichiarazione resa agli uffici anagrafici. I conviventi di fatto godono dei medesimi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. Inoltre, in caso di malattia o ricovero gli stessi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, così come previsto per i coniugi e per i familiari. In caso di malattia o di morte, ciascun convivente può poi designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute nel primo caso e per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie nel secondo.

Altri diritti riguardano la casa di comune convivenza, le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, la prestazione di opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, la possibilità di essere nominato in alcuni casi tutore, curatore o amministratore di sostegno e il risarcimento del danno in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo

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1 Febbraio 2019 · Genny Manfredi

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