La convivenza di fatto – Diritti dei conviventi di fatto


Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela





Dopo 8 anni di convivenza come ospite, con stato di famiglia separato e senza dichiarazione anagrafica di convivenza, al termine dell’ospitalità, per mie esigenze personali, il mio ex ospite dichiara di essere stato convivente di fatto. Può reclamare qualche diritto?

Ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016 (legge Cirinnà) si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

L’esistenza dei legami affettivi fra i due soggetti – non vincolati da matrimonio o da un’unione civile – avrebbe dovuto essere dichiarata in occasione del trasferimento di residenza del secondo soggetto presso l’unità abitativa occupata dal primo (articolo 4 comma 1 e articolo 13 comma 1 lettera b del DPR 223/1989), il che avrebbe comportato l’inclusione della coppia nel medesimo stato di famiglia.

In assenza di legami effettivi dichiarati all’atto del trasferimento di residenza non si può parlare, in termini giuridici, di coppia di fatto.

Tuttavia, qualora il convivente riuscisse a dimostrare al giudice l’esistenza di vincoli affettivi, benché non dichiarati al momento del trasferimento di residenza nella medesima unità abitativa, ai sensi dell’articolo 42 della legge Cirinnà, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Oppure, secondo quanto stabilito dall’articolo 44 della legge 76/2016, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Ancora, l’articolo 49 della legge 76/2016 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) stabilisce che in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Per finire, last but not least, secondo gli articoli 50 e 51 della legge Cirinnà i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Concludendo, in assenza di una famiglia anagrafica comune (stesso stato di famiglia) nonché di contratto scritto che regolamenti i rapporti patrimoniali, il sedicente convivente di fatto può reclamare ben poco.

2 Marzo 2022 · Annapaola Ferri


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