La legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) entrata in vigore il 5 giugno, definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per l'accertamento della stabile convivenza, gli uffici anagrafici dovranno far riferimento alla dichiarazione anagrafica resa dal responsabile della convivenza. In tale contesto, va premesso che ciascun componente della convivenza è responsabile, per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, delle dichiarazioni anagrafiche relative alla costituzione di nuova convivenza, ovvero ai mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza stessa e che la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente la dirige. La normativa vigente ha attribuito ai conviventi di fatto la facoltà di regolare ...
L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge. Con la formazione di una nuova famiglia di fatto, il diritto all'assegno divorzile non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso: infatti, la formazione di una famiglia di fatto, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. Ciò vale anche se, successivamente, la convivenza viene meno, dal momento che il diritto all'assegno divorzile è stato già definitivamente eliso e su tale aspetto risultano irrilevanti le ...
Unioni civili e convivenze di fatto - Diritti e doveri in pillole
Unioni civili Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso legate da vincoli di parentela o affinità oppure se sussiste, per una delle parti, un vincolo matrimoniale o di unione civile. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile ...