DOMANDA
Tra due giorni mi scade la patente ma a causa delle restrizioni per il contenimento del Coronavirus, non potrò arrivare a Roma per rinnovarla.
C’è qualche proroga per l’emergenza?
RISPOSTA
L’articolo 104 del Dl Cura Italia non “copre” chi si era lasciato scadere la patente prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto 2020 se la scadenza è dal 31 gennaio in poi.
È quindi confermato che la patente è equiparata alla carta d’identità anche anche nella sua funzione che abilita alla guida e non solo per quella di riconoscimento personale.
Questo non vale solo per le patenti italiane, ma anche per quelle rilasciate da altri Stati Ue a persone che attualmente hanno la residenza in Italia.
Inoltre, queste stesse regole valgono anche per il patentino per ciclomotori (il certificato di idoneità alla guida).
Chi è soggetto a visita di rinnovo presso la Commissione medica locale e per i ritardi di quest’ultima ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile può guidare fino al 15 giugno; ma, per un complicato gioco di decreti ministeriali, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno.
Fino al 15 giugno restano invece validi altri documenti che invece ricadono nell’articolo 103 del Dl:
- patenti di servizio;
- certificati di abilitazione professionale (KA e KD);
- attestati per guidare autotreni e autoarticolati da oltre 20 tonnellate, per chi ha superato i 65 anni;
- attestati per guidare mezzi pesanti oltre i 60 anni.
Le carte di qualificazione dei conducenti di mezzi pesanti (Cqc) e i certificati di formazione professionale (Cfp) per trasportare merci pericolose (Adr) con scadenza dal 23 febbraio varranno fino al 30 giugno.
27 Marzo 2020 - Giuseppe Pennuto
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