Convocazione dal giudice di pace per contenzioso con una compagnia di assicurazione





La eventuale vendita del veicolo assicurato non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.





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Avevo una polizza auto in scadenza, ma nel frattempo ho venduto l’auto quindi non ho pagato i successivi 6 mesi di copertura. Sono andata in agenzia mostrando l’atto di vendita ma mi dicono che devo comunque pagare questi 6 mesi e che forse dopo sarò rimborsata.

Non ho pagato perchè non avevo 880 euro. in più mi arriva la lettera dall’assicurazione che dice che devo versare 500 euro di franchigia per un sinistro che non ho mai avuto! Non pago nemmeno questo perchè sono disoccupata, non ho proprio nulla.

Ora arriva lettera che devo presentarmi dal giudice di pace e che devo versare all’assicurazione oltre 2.000 euro. Cosa devo fare? Non ho nulla! Se non mi presento che mi succede?

La eventuale vendita del veicolo assicurato non e’ causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contraente deve avvisare la compagnia della vendita e l’acquirente dell’esistenza della copertura assicurativa; se non lo fa sono a suo carico i premi che scadono dopo la vendita.

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente a meno che quest’ultimo, entro 10 giorni dalla scadenza del premio successivo alla vendita, dichiari alla compagnia, con raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Dunque, è pacifico che la compagnia di assicurazione ha ben ragione a pretendere il premio per i sei mesi di polizza.

Per quanto attiene la pretesa di franchigia per un sinistro in cui lei asserisce di non essere mai stata coinvolta, doveva quantomeno proporre un reclamo scritto alla compagnia di assicurazione e, eventualmente dopo, all’IVASS. Il suo silenzio e l’inerzia nel contestare la richiesta di versamento della franchigia non giocano, purtroppo, a suo favore.

Qualche perplessità desta la convocazione del giudice di pace con la contestuale richiesta di duemila euro. E’ il GdP, con la sentenza, a dover quantificare il dovuto, non certo la controparte.

Premesso che un’eventuale convocazione innanzi al GdP le deve essere notificata dall’Ufficiale giudiziario, la comunicazione a cui lei si riferisce lascia propendere ad un tentativo di recupero crediti ingannevole e corretto.

STOPPISH

18 Maggio 2015 · Giuseppe Pennuto

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