Partiamo da un presupposto: secondo l’articolo 141 del codice della strada, quando si verifica un sinistro a causa di tamponamento, la responsabilità è addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento.
Ciò, poiché è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (distanza di sicurezza).
Per quanto riguarda la responsabilità, nel suo caso, ovvero nella fattispecie in cui il tamponamento a catena si verifichi tra veicoli in movimento, la giurisprudenza è costante (sentenza cassazione 8481/2015) nell’affermare che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Infatti, in tali casi, l’unica possibilità per il conducente coinvolto di essere tenuto indenne dall’addebito di ogni responsabilità è quella di fornire la prova liberatoria, ovvero l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di urtare il terzo veicolo, a dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza.
Dunque, se nella redazione del verbale, come hanno detto a lei in sede del sinistro, è stata certificata la situazione sopra descritta, può stare tranquillo riguardo a eventuali responsabilità.
Per quanto riguarda un eventuale risarcimento, invece, è bene sapere che, in un incidente in cui siano coinvolti più veicoli non vige la regola del risarcimento (o indennizzo) diretto.
Ciò vuol dire che non sarà la sua compagnia a rimborsarla, ma la richiesta di risarcimento andrà inoltrata alla compagnia dell’auto responsabile che nel caso di tamponamento a catena di auto in movimento, è quella tamponante (ossia che veniva da dietro).
In ogni caso è sempre opportuno specificare se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti).
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento e comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
Ultimamente, però, ci sono stati degli sviluppi giurisprudenziali.
Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza 3146/17, ha affermato che la procedura di indennizzo diretto prevista è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno.
6 Settembre 2017 · Giuseppe Pennuto