Contributo (in lavoro e denaro) alla costruzione della casa comune e fine della relazione – Azione generale di arricchimento senza giusta causa





Azione generale di arricchimento senza giusta causa





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Per circa un anno ho passato i sabati, le domeniche, le festività, le ferie e il dopo lavoro di ogni giornata (faccio il muratore presso una impresa edile) impiegandoli nella costruzione di una villetta unifamiliare su un fondo di proprietà della mia compagna (allora stavamo insieme, ma senza avere una vita in comune: in pratica eravamo solo fidanzati, sebbene da lungo tempo) .

Ho anche comprato i materiali necessari a metter su quella che, di comune accordo, avrebbe dovuto essere la nostra casa e pagato il geometra che aveva preparato il progetto ed ottenuto i permessi comunali necessari.

Una volta finita la costruzione, la signora ha dato un taglio alla nostra relazione sentimentale con la scusa che non se la sentiva di stabilire una convivenza con me.

Se deve finire così, posso almeno chiedere un corrispettivo per il lavoro svolto?

Va innanzitutto rilevato, secondo quanto riportato nel quesito, che lei (che nel prosieguo indicheremo con il nome di fantasia Michele) e la sua compagna (che chiameremo Anna) non eravate conviventi nel periodo in cui è stata costruita quella che avrebbe dovuto costituire la casa comune: in altre parole, la coppia non formava ancora una famiglia di fatto e non sussisteva, pertanto, da parte di Michele alcuna obbligazione naturale nei confronti di Anna che giustificasse l’impegno profuso in tempo libero e danaro (per l’acquisto dei materiali e il pagamento della parcella del tecnico coinvolto). Per obbligazione naturale si intende una prestazione (non imposta dalla legge, ma nemmeno vietata) effettuata spontaneamente, in esecuzione di doveri morali o sociali, a favore di qualcuno.

E’ indubbio, inoltre, che il conferimento di Michele, in tempo e in danaro, a favore di Anna si collochi, inequivocabilmente, oltre la normale soglia di proporzionalità e adeguatezza che caratterizza il rapporto fra due soggetti fidanzati (il pagamento di una cena al ristorante, di un viaggio, di un gioiello, eccetera).

Dunque, la relazione sentimentale si è protratta per un sufficiente periodo di tempo, nell’arco del quale, i due partners hanno vissuto separatamente: nell’ultimo anno Michele ha contribuito con il denaro e il lavoro di alla costruzione di una casa che, pacificamente, secondo le intenzioni dei due, avrebbe dovuto essere quella comune della coppia. Poi la relazione si è conclusa.

Ora, l’articolo 936 del codice civile stabilisce che quando le costruzioni sono state fatte da un terzo (un soggetto che non abbia titolo contrattuale ad eseguirle, cioè Michele) con propri materiali, il proprietario del fondo (Anna) ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a rimuoverle.

Se il proprietario (Anna) preferisce ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo.

Nel caso in esame può essere provato che Michele abbia contribuito con il proprio lavoro, ed anche economicamente, con ripetuti contributi patrimoniali, alla realizzazione delle opere autorizzate dal proprietario (in origine, di comune accordo, perché la costruzione doveva costituire l’abitazione della coppia).

Può essere invocato, inoltre, l’articolo 2041 del codice civile, secondo cui il soggetto (Anna) che, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona (Michele) è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (nella fattispecie ore di lavoro gratuite profuse e spese per i materiali necessari a costruire). e quindi la questione può essere inquadrata nell’ambito dell’azione generale di arricchimento senza causa.

La domanda giudiziale di restituzione a Michele dell’equivalente ingiusto arricchimento di Anna, potrà essere accolta solo laddove venga esclusa l’esistenza di una obbligazione naturale (cioè qualora venga accertato che Michele ed Anna non avessero, prima dell’avvio dei lavori, formato una famiglia di fatto, ad esempio con una convivenza presso la medesima abitazione).

Infatti, l’articolo 2034 del codice civile esclude la restituzione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Se Michele ed Anna non fossero stati legati da una semplice relazione di fidanzamento, ma avessero formato una famiglia di fatto, convivente, allora la prestazione di Michele a favore di Anna avrebbe potuto essere vista come una obbligazione morale non soggetta a rimborso.

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9 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini

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