Conto cointestato o di diversa tipologia?





Conto corrente cointestato, eredità - quota di legittima e quota disponibile





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Per esigenze personali vorrei aprire un conto è cointestarlo con un parente, nostro interesse sarebbe quello di poter disporre in contemporanea del conto effettuando all’occorrenza depositi e prelievi, ma non ci è chiaro cosa potrebbe succedere in caso di morte di uno dei due contestatari.

Poiché i depositi da parte di entrambi nel tempo non saranno i medesimi vorrei capire cosa succederebbe appunto in caso di morte di uno dei due intestatari del conto: presumo (ma magari mi sbaglio), che una parte del conto possa andare agli eredi del defunto, invece noi vorremmo che quanto sia presente nel conto resti all’altro intestatario. Se così non fosse possibile con il conto cointestato esiste una qualche soluzione alternativa?

In caso di cointestazione del rapporto di conto corrente a firma disgiunta l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto.Il cointestatario superstite puo’ continuare a utilizzare il conto dovendosi riconoscere piena continuita’, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell’efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potesta’ di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

Pertanto, nel caso di morte del cointestatario la facolta’ di disporre del saldo deve essere riconosciuta tanto al contitolare superstite, quanto agli eredi del cointestatario deceduto.

Unica eccezione in cui la banca e’ tenuta a pretendere il concorso di tutti cointestatari e degli eventuali eredi, nelle autorizzazioni del singolo prelievo, si ha quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Questo l’orientamento assunto dall’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1673/13.

Quindi la banca è tenuta a chiedere l’assenso degli eredi del cointestatario deceduto per le operazioni che eccedono la quota del 50% delle disponibilità in conto corrente, solo dopo la notifica dell’evento da parte degli stessi eredi.

Va tuttavia segnalato che la Corte di cassazione si è espressa in modo controverso sulla questione: una recente sentenza (29019/14) ha praticamente sancito che commette comunque il reato di appropriazione indebita il cointestatario che, dopo la morte dell’altro titolare del conto corrente ed anche prima che gli eredi del defunto abbiano comunicato il decesso alla banca, dispone per somme eccedenti la metà di quanto depositato al momento della dipartita.

Infatti i giudici di legittimità hanno stabilito che è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se autorizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dal codice civile, secondo cui le parti di ciascun cointestatario si presumono, fino a prova contraria, uguali, una massima che si estende, per analogia, al caso prospettato nel quesito.

Come risolvere? La legge dispone tutele per gli eredi legittimi ed anche con un testamento il testatore può disporre solo della quota disponibile dei beni che formano la massa ereditaria (per approfondire l’argomento l’invito è di leggere questo articolo).

Il suggerimento è quello di valutare l’apertura di un rapporto di conto corrente intestato esclusivamente al soggetto con gli eredi meno “agguerriti” e “interessati” (o senza eredi) e conferire all’altro la delega ad operare e disporre delle liquidità in conto corrente (con prelievi e versamenti).

Si corre qualche rischio in caso di decesso dell’intestatario, ma il delegato, se istruito, potrebbe trasferire la giacenza su un proprio conto corrente un attimo prima.

STOPPISH

7 Agosto 2015 · Ornella De Bellis

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