Conto corrente cointestato sul quale venivano accreditate somme di pertinenza esclusiva di uno solo dei correntisti





Eredità e successione





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Mio padre è deceduto a giugno di questo anno: sono venuto a conoscenza successivamente dell’esistenza di un conto cointestato con mia nonna e mio zio che durava da anni. Il conto, dove principalmente entrava la pensione di mia nonna, vivente, è stato pulito, diciamo, quando mio padre era già in casa di riposo da mesi. In più c’erano due polizze intestate ai figli con beneficiaria mia nonna. Mio zio due mesi prima della morte di mio padre ha riscattato i 20 mila euro per comprarsi un’auto, mentre la parte di mio padre è stata data, dopo la morte, a mia nonna. Io non ho bisogno di quei soldi ma volevo maggior rispetto anche perché nella successione io e mia madre abbiamo pagato 60 euro per chiudere quel conto che era addirittura in rosso. Cosa ne pensate?

A parte la circostanza, non trascurabile, che il conto corrente cointestato fosse in rosso al momento del decesso di suo padre, va ulteriormente precisato che, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 77/2018) nel conto corrente bancario (o postale) intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’articolo 1298 del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Ne consegue che, qualora, come nella fattispecie, il saldo attivo del conto corrente risulti prevalentemente discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti (ed infatti vi veniva accreditata la pensione di uno dei cointestatari, la nonna), si deve escludere che gli altri cointestatari (zio e padre) possano, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

Inoltre, la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario. Infatti, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell’oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.

Dunque, la cointestazione di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Infine, la presunzione di eguaglianza delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto corrente (articolo 1298 codice civile, secondo comma) può essere vinta non già con la mera dimostrazione di avere avuto la disponibilità del danaro immesso nel conto, ma con la precisa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo soggetto che poi lo ha versato sul conto cointestato.

Concludendo, ciò che si può chiedere alla nonna e allo zio è la restituzione, pro quota, delle spese di chiusura del conto corrente (20 euro ciascuno).

Questo per quanto attiene il conto corrente. Per quel che riguarda la polizza caso morte, l’importo corrisposto al beneficiario in seguito del decesso dell’assicurato non rientra nell’asse ereditario e, dunque, non cade in successione. Infatti, tale importo non è soggetto ad imposta di successione, e, pertanto, non si computa né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia una eventuale lesione di legittima.

A norma dell’articolo 1920 del codice civile, infatti, il terzo beneficiario (la nonna) acquista un diritto proprio alla somma assicurata: si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente (suo padre). In altre parole, la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario, ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario.

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29 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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