Ho letto i vostri articoli sulla facilità in cui si può incappare nelle sanzioni per il riciclaggio di denaro quando si maneggiano assegni o si fanno operazioni con i conti correnti.
Essendo molto preoccupato e avendo paura di sbagliare, sapete dirmi, di preciso, quali sono le norme antiriciclaggio?
Vorrei evitare spiacevoli equivoci.
Per rispondere alla sua domanda, vogliamo fornire un utile decalogo, per guidare, lei e gli altri consumatori, tra le nuove norme nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Ecco le regole d’oro da seguire attentamente:
- è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
- gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
- chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
- per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
- è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
- per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
- in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
- per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
- per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
Ecco una semplice infografica stilata dall’ABI:
28 Marzo 2018 · Stefano Iambrenghi
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