Il locatore di una unità immobiliare abitativa mostra di essere a conoscenza di alcune azioni esecutive subite in passato dal conduttore – Ciò costituisce violazione della normativa a tutela della privacy?

Il locatore non è terzo nel rapporto che intercorre con il conduttore e ha tutto il diritto di informarsi sull’affidabilità del conduttore












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Ho due pignoramenti sulla pensione con decreto del giudice, uno già attivo e l’altro subentrerà estinto il primo: ho un regolare contratto di locazione da molti anni sottoscritto con dei locatori anziani che, dopo qualche anno sono morti subentrando gli eredi. Premesso che leggendo il forum ho riscontrato molte situazioni analoghe ossia problematiche con i subentrati al firmatario iniziale, la mia situazione siamplia maggiormente: i locatori subentrati hanno chiesto in visione tutte le ricevut per i cinque anni retroattivi. Nel presentare le ricevute mi sono accorto della mancanza delle prime due (gennaio e febbraio) dell’inizio quinquennio retroattivo. Ho provato a spiegare che probabilmente le avevo smarrite e che, comunque, il locatore firmatario non mi aveva mai contestato nella in questi cinque anni. Per tutta risposta mi hanno dato tempo 15 giorni per trovarle altrimenti avrebbe iniziato l’iter per sfratto per morosità. Trascorsi i 15 giorni ho cercato di spiegare che sicuramente le avevo smarrite. In risposta mi dice chiaramente che il sottoscritto ha dei pignoramenti sul pensione e che pertanto mi ritengono inaffidabile a continuare la locazione. Ora oltre a quanto varranno procedere, il mio quesito è questo: è lecito che si informino sul mio stato circa i pignoramenti? Questo non è coperto da privacy.

Gli atti giudiziali (provenienti dai tribunali o trascritti nei registri immobiliari), in particolare i procedimenti esecutivi, come il pignoramento subito da un qualsiasi cittadino, sono atti pubblici non coperti dalla normativa di tutela della privacy. E’ punita solo la pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti esecutivi a carico dei soggetti pignorati, nel web o nei report redatti da società operanti nel settore dell’informativa aziendale e/o personale, se, e solo se, i dati negativi sono resi disponibili a terzi dopo dieci anni dall’evento pregiudizievole (diritto all’oblio).

E, comunque, anche se fossero trascorsi dieci anni dall’evento, il locatore non è un terzo, ma una controparte, nel rapporto economico che intercorre con il conduttore.: e, pertanto, ha tutto il diritto di informarsi sull’affidabilità del conduttore per non incorrere in episodi di morosità relativi alla puntualità e continuità dl pagamento del canone di locazione.

Tanto più che, appurato che la pensione del locatore è già gravata da due pignoramenti sulla pensione, uno corrente e l’altro subentrante appena estinto il primo credito azionato, la probabilità di successo per una eventuale azione esecutiva – finalizzata al recupero delle mensilità eventualmente non corrisposte dal conduttore moroso – diventerebbe complicata.

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26 Maggio 2022 · Ornella De Bellis

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