L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, al quarto comma, dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Tale articolo si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui il venditore dell'appartamento risulti moroso nei confronti del condominio, e pone a carico dell'acquirente dell'immobile il pagamento dei contributi condominiali sia dell'anno in corso, sia di quello precedente, in regime di responsabilità solidale. E' quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 16975/2005. ...
Se il condomino moroso vende l'appartamento [leggi tutto]
Sono debitrice del condominio in cui è ricompreso l'appartamento di mia proprietà per i contributi condominiali degli ultimi due anni e per le quote condominiali relative all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione nello stabile. Sono disoccupata e non ho i soldi per far fronte a questi debiti ed avrei pertanto deciso di vendere la casa? Cosa può accadere? ...
È legittima la delibera dell'assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Invece, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura stragiudiziale iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza. In tale ultima evenienza, infatti, si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, e non di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. Così hanno stabilito i giudici della Corte Suprema nell'ordinanza 751/16. ...