Quando si acquista casa da un condomino moroso
L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, al quarto comma, dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Tale articolo si riferisce, in particolare, all’ipotesi in cui il venditore dell’appartamento risulti moroso nei confronti del condominio, e pone a carico dell’acquirente dell’immobile il pagamento dei contributi condominiali sia dell’anno in corso, sia di quello precedente, in regime di responsabilità solidale.
E’ quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 16975/2005.
5 Novembre 2017 · Piero Ciottoli
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