Comodato d’uso mobili per evitare pignoramento presso residenza o domicilio del debitore





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho diversi debiti verso Equitalia e finanziarie, ho appena cambiato casa lasciando la residenza per il momento nella casa precedente.

Nella casa dove risiedo attualmente con i miei due figli è in affitto ed il contratto è intestato a me, tutti i mobili me li ha dati/comprati mia mamma, come posso metterli al riparo da un probabile pignoramento?

Meglio una scrittura con l’elenco depositata all’Agenzia delle entrate o meglio chiedere una perizia asseverata da un consulente tecnico dell’ufficio del tribunale?

Il pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore non è azione esecutiva particolarmente efficace per il creditore: quest’ultimo dovra’ anticipare, infatti, le spese di custodia dei beni pignorati e quelle necessarie per la procedura di vendita all’asta. E’ chiaro che, per non aggiungere il danno alla beffa, prima di attivare il pignoramento presso la residenza del debitore, il creditore deve avere una ragionevole certezza di poter recuperare beni il cui collocamento nel circuito delle aste giudiziarie possa dar luogo ad un ricavato tale da compensare non solo il credito vantato, ma anche le spese anticipate. Insomma, i beni da pignorare individuati presso la residenza del debitore devono avere un valore anche se usati: mobili da antiquariato o antichi si’, ma non mobili vecchi.

Fatta questa doverosa precisazione va aggiunto che, nella prospettiva di un temuto pignoramento presso la residenza del debitore, andrebbe spostata la residenza attuale al domicilio effettivo, altrimenti si rischia di arrecare danno, o anche solo fastidio, agli ex conviventi.

Il contratto di comodato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate è senz’altro utile qualora si vogliano limitare le conseguenze derivanti dal pignoramento eseguito presso l’abitazione del debitore.

Tuttavia, così come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

In altre parole sarà necessario, dopo l’eventuale pignoramento che non potrà essere evitato, che il comodatario proponga, con l’assistenza di un avvocato, azione di opposizione all’esecuzione: in questa fase il contratto di comodato, registrato in epoca anteriore alla data di pignoramento, risulterà decisivo per ottenere la liberazione dei beni.

STOPPISH

2 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Cartelle esattoriali multe e tasse » Comodato d’uso mobili per evitare pignoramento presso residenza o domicilio del debitore. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.