Pignorabilità di una polizza vita da parte di Agenzia delle Entrate riscossione





Pignorabilità polizze vita





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Il mio ex marito decise, anni fa, di intestarmi il 10% di una SNC, una piccola azienda metalmeccanica che con la crisi del 2007 in breve tempo è andata gambe all’aria, avendo commesse solo da pochi grossi clienti che sistematicamente, uno dopo l’altro, sono falliti. Il risultato è stato un debito IVA (non è stata versata per poter pagare i pochi dipendenti e per affrontare le necessità di pura sopravvivenza della famiglia) che negli anni è andato crescendo e per cui mio marito (amministratore della società) ha anche subito condanna penale nel 2012.

Negli anni successivi le nostre strade si sono separate, lui si è risposato e vive all’estero, io ho un compagno con il quale convivo e che vorrebbe aiutarmi. Con lui ho trovato il coraggio di andare all’agenzia delle entrate e di verificare l’importo esatto del debito accumulato dalla SNC, una cifra inaffrontabile che nel tempo ha quasi raggiunto il mezzo milione di euro.

Ho 52 anni e dal 2012 ho fatto l’operaia in catena di montaggio a tempo determinato ed oggi sopravvivo con qualche lavoro di pulizia, non essendo mai riuscita a trovare un impiego anche solo vicino al mio titolo di studio.

Vivo in casa del mio compagno che, essendo più anziano di me (65 anni), si preoccupa per la mia vecchiaia e vorrebbe mettermi da parte qualche risparmio che un giorno integri la modesta pensione che andrò a percepire. Lui però oltre che preoccupato è anche confuso, perchè non sa quale strumento utilizzare per evitare che quei pochi risparmi che mi vuole lasciare siano aggrediti dal fisco.

L’idea è quella di attivare una polizza vita, lui contraente, io beneficiaria che possa garantirmi un piccolo capitale con cui affrontare un pò più serenamente la vecchiaia. Ma abbiamo letto, anche qui nel forum, che le polizze vita, o almeno buona parte di esse, non garantiscono più l’impignorabilità e insequestrabilità dei soldi versati. L’assicuratore dice che non ci sono problemi e che le polizze vita, tutte indistintamente, non possono essere aggredite e questo non fa altro che aumentare la nostra confusione.

Cosa vuol dire polizza vita a scopo previdenza? Potete gentilmente farci qualche esempio? Una polizza a capitale garantito, quindi non una unit linked e tanto meno una index linked, ha le caratteristiche necessarie? Può essere considerata a scopo previdenza, anche se il sottostante della polizza è un mix di obbligazioni?

Gli assicuratori che abbiamo interpellato danno risposte contraddittorie di cui non ci fidiamo (del resto sono lì per venderci il prodotto). Abbiamo anche verificato che queste polizze sono tutto tranne che un buon investimento, stante i caricamenti, le percentuali di ingresso e di gestione che si mangiano in pratica quasi tutto il piccolo margine di interesse che potrebbero produrre, ma del resto, avendovi spiegato la situazione, quale altra alternativa ci potrebbe essere per raggiungere lo scopo?

In genere, una polizza vita a scopo previdenziale, per risultare impignorabile presso la Compagnia di assicurazione, deve avere durata fin quasi al raggiungimento dell’età pensionabile dell’assicurato debitore che la sottoscrive, con copertura dell’evento premorienza di quest’ultimo; una polizza vita a scopo previdenziale, per risultare impignorabile presso la Compagnia di assicurazione, deve prevedere, alla scadenza, il riscatto solo di una quota prefissata del capitale maturato, mentre il capitale residuo, non riscattato, nè riscattabile, deve garantire una rendita mensile. Il premio per una polizza vita a scopo previdenziale, e, dunque, impignorabile presso la compagine assicurativa, deve essere versato con cadenza periodica, mensile, semestrale o annuale. Indipendentemente dal tipo di obbligazione sottostante, la polizza vita a scopo previdenziale, per risultare impignorabile presso la Compagnia di assicurazione, deve garantire a fine corsa (a meno di fenomeni apocalittici) che il capitale maturato non sia influenzato da andamenti negativi dei mercati finanziari e risultare almeno pari al capitale nominale (al netto del premio e delle commissioni di gestione) versato nel tempo dall’assicurato debitore. Insomma, la polizza vita a scopo previdenziale deve avere le caratteristiche di un fondo pensione con una polizza assicurativa caso morte associata e finalizzata a coprire, a favore dei beneficiari indicati, il rischio di premorienza dell’assicurato debitore.

Ecco, una polizza vita con le caratteristiche previdenziali, appena illustrate, può impedire che il creditore dell’assicurato debitore pignori il capitale maturato presso il terzo (la compagnia di assicurazioni) che gestisce l’investimento del capitale nominale (al netto del premio assicurazione vita e dei costi di gestione) periodicamente versato dall’assicurato debitore.

E’ evidente, tuttavia, che appena il debitore assicurato avesse percepito, una tantum, la quota parte del capitale maturato riscattabile a scadenza, e questa fosse confluita sul proprio conto corrente, la somma versata dalla compagnia di assicurazione potrebbe essere pignorata nella misura del 20% eccedente il triplo dell’assegno sociale (alla data in cui scriviamo, circa 1.374 euro).

E’ altresì evidente, che, appena il debitore assicurato cominciasse a percepire la rendita vitalizia, il rateo versato dalla compagnia di assicurazione potrebbe essere pignorato alla fonte (presso la compagnia di assicurazione) nella misura del 20% eccedente il minimo vitale che è pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (alla data in cui scriviamo circa 687 euro).

Spero risulti chiaro il significato di impignorabilità della polizza vita, qualora riconosciuta come tale dal giudice eventualmente adito dal creditore: quanto versato periodicamente dal debitore assicurato come premio per la copertura dell’evento morte, nonchè il capitale accumulato dalla gestione previdenziale, non può essere oggetto di pignoramento presso terzi ad opera del creditore procedente.

Quanto percepito dal debitore assicurato a scadenza contrattuale (come rendita vitalizia e a titolo di liquidazione una tantum) può essere pignorato nei limiti previsti per il pignoramento di una pensione (o di arretrati di pensione).

Nella situazione illustrata potrebbe anche andar bene l’acquisto di un piccolo immobile, intestato alla debitrice, immobile in cui la debitrice acquisisse residenza, sempre nella presunzione che la debitrice non disponga di altri immobili. Infatti, la prima e unica casa di proprietà del debitore esattoriale e in cui il debitore esattoriale ha la propria residenza, non può essere espropriata da Agenzia delle Entrate Riscossione (ma solo ipotecata).

STOPPISH

3 Maggio 2019 · Roberto Petrella

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Cartelle esattoriali multe e tasse » Pignorabilità di una polizza vita da parte di Agenzia delle Entrate riscossione. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.