Pignorabilità di una polizza vita stipulata dopo insolvenza conclamata

Impignorabilità delle polizze vita o previdenziali

Mio padre, in qualità di amministratore delegato di una società, da 8-9 mesi non è più in grado di pagare le rate di un mutuo acceso alcuni anni fa.

La Banca, per ora solamente verbalmente, ma ancora senza alcun atto formale, lo ha informato che si rivarrà su di lui perchè presso la Banca è depositata la sua firma come garante.

Ora mio padre pochi mesi fa ha attivato una Assicurazione vita impignorabile e insequestrabile, destinando in tal modo una consistente somma di denaro a me, che risulto il beneficiario della polizza assicurativa.

Vorrei sapere se la Banca può in qualche modo rivalersi sulla somma della Polizza Vita.

Se la Polizza dovesse essere in pericolo di pignoramento, possiamo pensare a una donazione della polizza stessa da fare subito a mio favore? Quale può essere il modo più sicuro per realizzare questo passaggio?

L'articolo 1923 del codice civile sancisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Limiti di pignoramento delle somme percepite per quanto contrattualmente previsto da una polizza vita

Va innanzitutto precisato che, quando si parla di impignorabilità delle polizze (vita) stipulate a scopi previdenziali, ci si riferisce al fatto che importi e ratei percepiti dal debitore, in funzione di quanto previsto dal contratto alla sua naturale scadenza, non possono essere pignorati per intero, ma solo nella misura massima del 20%.

Sono sempre impignorabili, invece, le somme percepite dai beneficiari indicati nella polizza vita in caso di morte del debitore contraente. Tali somme vengono erogate ai beneficiari indipendentemente dallo loro eventuale qualità di eredi. In pratica un erede, con la rinuncia all'eredità, non rinuncia alla somma a lui eventualmente destinata in qualità di beneficiario della polizza vita.

In una sentenza del 2000 la Cassazione ha, inoltre, chiarito che per somme dovute non debbano intendersi quelle che l'assicuratore deve al contraente, a qualunque titolo, ma quelle, e solo quelle, che ordinariamente sono a suo carico, in relazione alla funzione tipica del contratto e al momento della naturale cessazione del rapporto ...

Tornando a noi, in parole semplici, per avere sufficiente margine di sicurezza sulla impignorabilità delle somme dovute in conseguenza alla stipula di una polizza assicurativa sulla vita, è necessario che:

  1. il contratto di assicurazione sulla vita non sia stato stipulato per una finalità di risparmio o di capitalizzazione, ma per finalità di previdenza (la previdenza è il vero interesse tutelato dal disposto dell'articolo 1923 del codice civile);
  2. non sia esercitato riscatto prima della naturale scadenza della polizza (o della morte del contraente) il che farebbe prevalere la natura di capitalizzazione del contratto di assicurazione e quindi decadere l'impignorabilità delle somme dovute.

Insomma, diciamo che appena suo padre riscatta la polizza prima della scadenza del contratto, la banca può pignorare l'intera somma da lui percepita.

La banca non potrà mettere in atto alcuna azione esecutiva, invece, sulle somme percepite dai beneficiari designati dal debitore dopo la naturale scadenza del contratto, né potrà effettuare pignoramento della somma pagata ai beneficiari indicati in caso di morte del contraente debitore.

In particolare, per quanto attiene il debitore titolare della polizza, gli importi e/o i ratei mensili, percepiti dopo la naturale scadenza contrattuale, dovranno essere depositati, per garantirne la pignorabilità massima nella misura di un quinto, su un conto corrente esclusivo costituito ad hoc e non confondersi con altri redditi, rendite e disponibilità.

Dunque, se per la polizza di cui si discute ricorrono le finalità di previdenza e non viene esercitato riscatto prima della naturale scadenza contrattuale, l'avviso verbale della banca si riduce a mero "bluff".

La banca dovrà accontentarsi del solito quinto percepito dal debitore alla scadenza naturale del contratto di polizza o di zero euro in caso di morte del debitore intervenuta prima.

23 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


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