Come mi posso proteggere se venisse a mancare mia moglie ?





Eredità - quota di legittima e quota disponibile





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Volevo chiedere delle informazioni, io ho dei debiti non fatti da me. Mia moglie ora compra casa e farà testamento di quelli scritti a mano per dare la casa a nostra figlia e a me l’usufrutto; ma mi sono sorte delle domande se lei dovesse mancare:

1- mia moglie sul testamento scriverà anche che i soldi cadano tutti alla figlia in un conto corrente, però su questo conto io posso avere la firma? Oppure se io apro un conto a mia figlia e poi metto li i risparmi del mese in caso di necessità, posso avere la firma oppure rischio che equitalia me lo svuota?

2- uguale l’auto ora è a nome di mia moglie ma se dovesse mancare? Lei può lasciarla alla figlia ed io farmi l’assicurazione? Oppure rischio che mi portino via anche quella?

Datemi dei consigli sono un po preoccupato. L’unica cosa che mi alza il morale è che mia figlia rinunciando alla mia eredità non avrà neanche un debito.

Temo che sussista qualche equivoco di fondo, che è doveroso chiarire.

PRIMO PUNTO

Sua moglie fa testamento. La distribuzione dei beni della testatrice, nel caso di coniuge superstite ed una figlia è per legge così regolata:

– 1/3 al coniuge superstite (quota di legittima);
– 1/3 alla figlia (quota di legittima)
– 1/3 disponibile al testatore (quota disponibile).

Dunque, il primo concetto da tener presente è questo: sua moglie non può disporre come crede dei beni da lasciare agli eredi. Può decidere liberamente solo per il valore di 1/3 del proprio patrimonio.

In parole più semplici: può al massimo lasciare i 2/3 del proprio patrimonio a sua figlia ed il rimanente a lei.

In questo contesto va aggiunto che l’usufrutto della casa ha un valore determinabile in modo puntuale, che dipende dal prezzo di mercato dell’immobile e dall’età dell’usufruttuario.

Ora, tutto questo per dire che qualsiasi disposizione sulla massa ereditaria che si discosti dalle norme appena indicate, può essere impugnata dai creditori della sua consorte.

SECONDO PUNTO

Lei e sua figlia, in qualità di eredi e comunque venga distribuito il patrimonio della defunta debitrice, risultate comunque obbligati verso i creditori, con o senza testamento.

Credo sia inutile rispondere alle altre domande che, mi sembra di capire, si muovono da presupposti non propriamente corretti quando scrive L’unica cosa che mi alza il morale è che mia figlia rinunciando alla mia eredità non avrà neanche un debito.

Infatti, per quanto espresso al punto uno non è detto che lei, in quanto debitore, lasci questa terra in qualità di titolare del solo diritto all’usufrutto della casa che fu della defunta. Sua figlia, rinunciando all’eredità del padre, potrebbe perdere qualcosina.

Inoltre, per quanto espresso al punto due, sua figlia accettando l’eredità della madre resta obbligata per i debiti della madre.

STOPPISH

10 Luglio 2014 · Ludmilla Karadzic

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