Io ed il mio compagno (non siamo sposati) abbiamo un figlio: nel caso in cui uno dei due genitori venisse a mancare ed il minore fosse l’unico erede, il genitore superstite in che termini può disporre dei beni lasciati in eredità non avendone la proprietà?
Il genitore superstite diventa automaticamente il tutore del minore? In questo caso potrebbe anche vendere i beni lasciati in eredita’ al minore?
Il genitore superstite, che esercita la potestà genitoriale, deve accettare l’eredità, per conto del minore, con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile).
Il genitore superstite non potrà alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio in eredità beneficiata. Nè potrà contrarre mutui, dare in locazione ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione riguardanti i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo.
Così dispone l’articolo 320 del codice civile.
22 Febbraio 2018 · Marzia Ciunfrini