Mi é stato notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivo ad uno sfratto abitativo. L'atto era stato notificato all'indirizzo della casa dove avevo lo sfratto che tuttora è ancora la mia residenza in quanto io devo ancora andare a fare il cambio presso il comune dove sono ora. Adesso l'atto mi è stato rinotificato tramite l'ufficio postale al mio indirizzo attuale. Io qui ci vivo con mia moglie ma senza ancora aver fatto il cambio in comune. Se si presenta l'ufficiale giudiziario può pignorare le cose dove io non ho la residenza effettiva? Se io levo il nome dal campanello praticamente qui e come non ci fossi. Che cosa posso fare?. grazie ...
Notifica equitalia di deposito alla casa comunale dopo cambio comune di residenza [leggi tutto]
Dal 10 ottobre ho cambiato città di residenza (data di effettiva richiesta in comune del cambio di residenza). Ieri (18 febbraio), mi ha telefonato la mia vecchia proprietaria di casa, in quanto ě stata inserita nella mia ex buchetta delle lettere una comunicazione a mano. La comunicazione é stata lasciata ieri, ed é predatata (messa ieri, ma riporta la data del 15 gennaio, per altro scritta a matita). Nella comunicazione Equitalia mi informa di aver depositato un documento alla casa comunale di Vicenza (città in cui abitavo in precedenza). Cosa devo fare? Devo darmi da fare per andare a prenderla oppure visto che hanno sbagliato loro la sede posso non preoccuparmene? O rischio il pignoramento di auto/stipendio? Se devo lasciarla lì, esiste un modo per sapere di cosa si tratta? La mia miglior supposizione é che questa cartella sia associata al canone RAI, da me mai pagato in quanto non ...
Per quanto riguarda l'imposta di registro e i relativi benefici per l'acquisto della prima casa da parte di coniugi in comunione legale, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione. In altre parole, ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari: ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Infatti l'articolo 144 del codice civile dispone che I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della ...