Chiusura partita IVA e debiti con Agenzia delle entrate


Apertura e chiusura attività, chiusura attività





Come riuscire a chiudere una partita iva inattiva e da tre anni mai versato nessun contributo, in quanto ho fatto da prestanome ad un amico in difficoltà, e se non si chiude il debito aumenta al punto che può diventare un reato penale?

Di solito, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività. Il contribuente riceve una comunicazione con la quale è informato della chiusura d’ufficio della partita Iva.

In alternativa, ove se si volesse chiudere volontariamente la partita Iva, è necessario compilare il modello AA9/12 (che trova qua) e presentarlo ad un qualsiasi ufficio entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività.

Il debito eventualmente residuo verrà recuperato tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale.

Per quanto attiene il reato penale connesso al superamento delle soglie di legge nell’evasione o l’infedele dichirazione della base imponibile di imposte sul reddito (IRPEF/IRES) o sul valore aggiunto (IVA), va detto che per l’IVA e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa, se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità) si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione.

Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro, la pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.

In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), il reato si configura solo per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, con soglia di punibilità pari a 150 mila euro e comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi.

Venendo alle dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro; la pena detentiva varia da 1 a 3 anni.

Pertanto, non c’è alcun rischio correlato di superare la soglia di punibilità per interessi o sanzioni applicate al debito iscritto a ruolo, dal momento che la punibilità penale scatta esclusivamente in relazione al tributo omesso, o infedelmente dichiarato, per ciascun anno di imposta.

5 Gennaio 2019 · Giorgio Valli


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