Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Chiusura della ditta dove il mio stipendio viene pignorato – Cosa succede ora?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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La ditta presso cui ho il quinto pignorato chiude: quindi una volta preso il quinto del TFR la sentenza del giudice si considera chiusa per il momento? Può il titolare del debito farsi carico della questione e tornare a farsi avanti per pagare qualcosa visto che io non lavorerei più per il momento e sono solo la garante? A chi posso rivolgermi per essere aiutata senza potermi permettere un’avvocato?
Una volta che il datore di lavoro (terzo pignorato) avrà consegnato al creditore, che ha portato avanti l’azione esecutiva, il quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante al debitore, quel pignoramento si estingue. Tuttavia, se il creditore, dopo l’assegnazione del 20% del TFR spettante al debitore, risulta ancora insoddisfatto, egli potrà azionare altre procedure per escutere quanto gli è dovuto.
Ma non si deve preoccupare più di tanto: se non c’è trippa per gatti, se cioè il debitore è nullatenente e disoccupato, le azioni esecutive nei suoi confronti si risolveranno in un nulla di fatto (pignoramento infruttuoso), con l’unico effetto indesiderato rappresentato dalla circostanza che le spese, anticipate dal creditore, andranno ad incrementare il debito residuo.
Ma tant’è: il creditore, nella fattispecie, per ottenere il rimborso a cui ha diritto, dovrà, comunque, pazientemente attendere che il soggetto da escutere vinca una lotteria, riceva un’eredità dal classico zio d’America o, più semplicemente, trovi un’occupazione di lavoro stabile. Le auguro, pertanto, che lei possa, quanto prima, tornare in condizioni economiche e patrimoniali tali da poter essere escussa.
Per il resto, lei, al momento, è un soggetto passivo e non ha bisogno di un avvocato. Al più rischia di dover leggere qualche raccomandata AR inviata dalla controparte oppure subire la scocciatura di essere contattata da un addetto al contact center di qualche società di recupero crediti.
9 Gennaio 2019 · Annapaola Ferri
1) Per non rischiare un nuovo pignoramento del mio stipendio che cifra dovrei guadagnare o che lavoro è meglio fare?
2) Una volta che il pignoramento del quinto del TFR chiude la sentenza del giudice visto che la ditta chiude cosa posso fare per evitare altre azioni giudiziarie? Ho 37 anni e non so che lavoro posso trovare, ma uno dovrò trovarlo quindi vorrei chiudere una volta per tutte con banca ifis se non si dovesse accontentare di 5 anni già di quinto del mio stipendio e il quinto del TFR, vedendo che non lavoro o lavoro part-time o determinato non so posso fare una proposta anche piccola per chiudere tutto e andare avanti con la mia vita o continuano ad oltranza nonostante neanche io so il mio futuro?
3) Se trovo un nuovo lavoro e con il vecchio avevo un pignoramento chiuso con il 20% del tfr ma non pagato per intero, non sapendo se il creditore si rivalga ancora per la totalità del debito devo comunicarlo alla nuova ditta o aspetto semmai verrà convocata, anche per non rischiare una mancata assunzione, oppure posso proporre un accordo io nel frattempo anche se non ho troppa disponibilità?
1) Per non rischiare il pignoramento dello stipendio dovrebbe lavorare in nero e il datore di lavoro dovrebbe remunerarla in contanti: purtroppo, però, si tratta di comportamenti vietati dalla legge e pesantemente sanzionati.
2) Banca IFIS sicuramente non si dichiarerà soddisfatta fino a quando l’intero credito verrà integralmente rimborsato: ma come si suol dire, domandare è lecito, rispondere è cortesia. Si tratta, in effetti, di un creditore cessionario “tosto” che preferisce attendere per colpire e non è incline ad accontentarsi secondo la formula “pochi, maledetti e subito”.
3) prima di un eventuale successivo pignoramento verrà notificato anche a lei (oltre che al nuovo datore di lavoro, terzo pignorato) un precetto con la richiesta di pagamento del debito residuo nonché dell’aggravio riconducibile alle ulteriori spese legali sostenute dal creditore: avrà modo così, di verificare se i conti tornano.
A mio giudizio sta dando eccessiva peso alla questione: il pignoramento dello stipendio è un fatto assai comune ai tempi d’oggi e non può incrinare il rapporto di fiducia stabilito con il datore di lavoro. Ormai, tutti siamo consapevoli che basta anche un solo piccolo evento avverso perché il debitore cada in difficoltà economica e risulti inadempiente, trascinando il garante in un’azione esecutiva promossa dal creditore che aveva concesso il prestito. E, comunque, fino a quando lei resterà disoccupata nessuno potrà costringerla a pagare i soldi di cui non dispone.
9 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis
Esempio pratico: stipendio al netto di contributi € 2500, cessione quinto € 500, prestito delega € 500, futuro pignoramento presso terzi alla fonte (datore di lavoro) per debito di natura ordinaria € 500 (un quinto). Domanda: utilizzando un c.c. bancario unicamente per appoggio versamento stipendio, quale potrebbe essere l'eventuale ulteriore pignoramento (dopo il versamento dello stipendio già decurtato del quinto pignorato alla fonte) per ulteriori debiti ordinari? Un quinto della somma versata? In questo caso il quinto ulteriore si calcola sul netto versato (quindi, nell'esempio € 1000 versati) quindi ulteriore pignoramento di € 200, o sul netto totale dello stipendio ...
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