Cessione del quinto: il paradosso


Cessione del quinto





Vi racconto la mia disavventura: mi stavo accingendo a diventare garante del mutuo di mia figlia quando la banca trova un incaglio. La banca quindi delibera negativamente il mutuo, facendo scadere la proposta di acquisto.

Approfondendo l’incaglio, ho scoperto che si trattava della cessione del quinto fatta dal 2004 al 2009. La società di recupero crediti mi dice che non ho pagato sei rate(come si può evadere una cessione del quinto?!) e io prontamente fornisco le buste paga che attestano le trattenute. La società di recupero crediti si rifiuta di cancellarmi il debito in quanto i soldi non sono mai arrivati nei conti correnti della finanziaria che ci aveva concesso la cessione del quinto.

Il mio datore di lavoro è l’ASL essendo medico. Cosa posso fare? Vorrei chiedere risarcimento per mancata erogazione del mutuo

Va innanzitutto rilevato che nelle operazioni di finanziamento per cessione del quinto, il rimborso del finanziamento è delegato al datore di lavoro (o all’ente previdenziale), debitore della retribuzione, il quale
provvede a corrispondere mensilmente all’ente titolare del credito una quota dello stipendio (o
pensione) del dipendente, fino ad estinzione della relativa esposizione creditizia.

Spesso, a fronte di inadempimenti (anche ritardi) del datore di lavoro viene effettuata la segnalazione del lavoratore dipendente in una centrale rischi (CRIF o CR Banca d’Italia).

Va anche precisato, giusto per delimitare la questione, che le società cessionarie del credito non possono segnalare, nè tanto meno rimuovere, ma solo eventualmente aggiornare a fronte di versamenti effettuati dal debitore, le segnalazioni effettuate dal creditore cedente.

Non c’è altra soluzione che rivolgersi ad un avvocato che citerà in Tribunale, per risarcimento danni, la finanziaria originaria erogatrice della cessione del quinto o la ASL datore di lavoro. Come avviene in queste situazioni, infatti, bisognerà preliminarmente accertare chi fra questi due è il soggetto responsabile del danno: la ASL che non ha versato le rate puntualmente prelevate in busta paga alla finanziaria originaria erogatrice della cessione del quinto oppure la finanziaria originaria erogatrice del prestito per cessione del quinto che, pur avendo ricevuto il pagamento delle rate dalla ASL non le ha registrate ed ha effettuato una illegittima segnalazione nella centrali rischi.

Quello che è sicuro è che lei dovrà solo, insieme al suo avvocato, quantificare il danno, essendo già evidente il nesso di causalità fra evento (segnalazione in centrale rischi) ed effetto (diniego del mutuo richiesto in qualità di garante per sua figlia).

Tenga conto che non sarà necessario attendere i tempi lunghissimi della giustizia italiana per ottenere soddisfazione: già in fase di mediazione il soggetto responsabile della situazione in cui è stato coinvolto le sottoporrà una proposta di transazione (naturalmente comprensiva delle spese legali che sarà ingiustamente costretto ad anticipare) per evitare una condanna certa.

10 Aprile 2019 · Marzia Ciunfrini


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