Cessazione pagamento 50% mutuo post separazione e nuova famiglia di fatto


Assegnazione casa coniugale, convivenza anagrafica, convivenza anagrafica e convivenza di fatto, separazione personale dei coniugi e divorzio





Sono separato consensualmente ed i 4 figli minori sono in affido condiviso ed assegnati alla madre che quindi abita stabilmente nell’ex casa coniugale in quanto genitore collocatario.

Tale abitazione che ho ovviamente lasciato a figli ed ex moglie, è in comproprietà al 50% fra noi genitori e su di essa esiste ancora un mutuo (frutto di surroga) che si estinguerà fra diversi anni.

Nell’atto di mutuo il coniuge separato affidatario dei figli figura come intestataria, mentre io come terzo datore di ipoteca.

Qualche mese fa, circa un anno dopo l’omologazione della separazione, la madre dei miei figli ha fatto entrare un nuovo compagno che risulta separato e lavoratore. Ha preso in quella casa la residenza anagrafica e risulta far parte del nucleo famigliare (ad es. anche ai fini ISEE).

Io sto facendo molta fatica col mio stipendio ad erogare mensilmente: l’assegno per i figli, metà del mutuo e metà delle spese vive dei figli (es. mensa, trasporti scolastici, attività sportive ecc ecc), in quanto devo anche pagare il mio affitto e bollette oltre alle spese dei figli quando sono da me.

Ho pensato che, data la nuova situazione anagrafica della mia ex, ho diritto a chiedere ed ottenere un’indennità, riconoscimento, rimborso, chiamatelo come volete, per i seguenti motivi:

1. Il nuovo membro della famiglia è portatore di reddito e quindi aggiunge il proprio contributo economico almeno ordinario ed inoltre abita, occupa, risiede in un’abitazione senza dover pagare affitto o altro (in quanto ospite della compagna cioè la mia ex) come faceva nel suo precedente alloggio (da cui ha traslocato portando con sé effetti personali, TV, computer, ecc ecc); questa situazione finanziaria è oggettivamente ingiusta perché un terzo di avvantaggia di un bene (casa) di cui anche io sono proprietario al 50% e quindi lui vede diminuita la propria esposizione finanziaria mentre io continuo a pagare (anche per lui);
2. in quanto terzo datore di ipoteca ed essendo cessata la comunione (con l’omologazione della separazione) non sono debitore verso le banca se non con la metà dell’immobile in caso di inadempienza. Se, quindi, come sto facendo ogni mese, pago di tasca mia in tutto o in parte il mutuo ho, ai sensi di legge, diritto al regresso nei confronti del debitore (la mia ex);
3. infine, ed in parte connesso al punto precedente, questo ‘contributo mutuo’ proprio perché non lo verso alla banca ma alla mia ex (che poi dovrebbe versarlo alla banca visto che la banca erogante comunica solo con lei in quanto intestataria e destinataria del mutuo) credo integri la fattispecie di un assegno di mantenimento ‘di fatto’ che entra quindi comunque nelle disponibilità della mia ex di cui può farne l’uso che ritiene più opportuno (compreso certamente pagare le rate del mutuo). Beneficio che tuttavia decadrebbe (qualora di trattasse di un assegno all’ex coniuge ancorché ‘sotto falso nome’) con l’ingresso di un nuovo compagno stabilmente residente.

In conclusione ho in mente di intraprendere delle iniziative legali in tal senso ma vorrei avere un vostro parere sulla fattibilità e fondatezza delle mie richieste. Questo mi consentirebbe di uscire dalla situazione di emergenza economica in cui mi trovo (ricorso a prestiti/regali di famigliari e amici) che mi impediscono anche di soddisfare piccole esigenze quotidiane dei miei stessi figli quando per circa 6 giorni al mese sono con me.

Il pagamento delle rate del mutuo è solo una questione interna ai due cointestatari, posto che un eventuale inadempimento (a chiunque dei due coniugi riconducibile) comporterebbe all’espropriazione della casa per l’acquisto della quale il mutuo è stato concesso.

Se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale e se è vero altresì che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (sentenza Corte di cassazione 14175/16).

30 Maggio 2019 · Lilla De Angelis


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