Cartella di pagamento per IRPEF consegnata senza la precedente notifica di un atto presupposto


Agenzia delle Entrate (AdE) ha fino a 6 anni di tempo per esigere, con avviso di accertamento, l'IRPEF dovuta e non versata relativa ad un anno di imposta





Ho ricevuto una cartella esattoriale in cui è indicato l’IRPEF del 2012: non ho mai ricevuto altro, quindi mi sono recata all’Agenzia delle Entrate e anche loro hanno notato che le precedenti comunicazioni non sono state fatte (ad esempio l’impiegato ha parlato anche di una certa comunicazione di irregolarità che non risulta comunicata). Volevo sapere se la cartella è valida, inoltre ho letto che l’avviso di accertamento va mandato entro 5 anni, quindi non potrebbero mandarmelo adesso giusto?

Non ha alcun valore probatorio ciò che asserisce l’impiegato allo sportello: l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) ha notificato al presunto debitore una cartella di pagamento per un credito accertato e non riscosso da Agenzia delle Entrate (AdE) relativamente all’imposta IRPEF dovuta e non versata dal contribuente nel 2012.

Ora AdE per aver diritto ad esigere il credito non riscosso ed affidato ad AdER deve avere preventivamente notificato al presunto debitore un avviso di accertamento che possiamo indicare come atto obbligatorio presupposto da notificare prima della cartella esattoriale.

Ade ha fino a sei anni di tempo (termine di decadenza del potere di esigere un importo dovuto e non versato) per notificare l’atto presupposto (l’avviso di accertamento), con il quale informa il contribuente che egli deve versare altra IRPEF per regolare la propria posizione nei confronti del fisco: a questo punto il contribuente può non pagare oppure presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex CTP o Commissione Tributaria Provinciale).

Qualora l’avviso di accertamento di Ade) non fosse stato mai notificato, la cartella di pagamento notificata da AdER potrebbe essere impugnata in sede giudiziale perchè priva della necessaria notifica dell’atto presupposto.

Purtroppo però, non è sufficiente che il destinatario dell’atto presupposto asserisca di non aver mai ricevuto nulla da AdE prima della cartella di pagamento notificata da AdER: infatti, in base alla normativa vigente, un atto può ritenersi correttamente notificato per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (se trasmesso via posta) o presso l’Albo pretorio comunale (se trasmesso attraverso gli ufficiali giudiziari, in occasione di una sempre possibile assenza dal luogo di notifica del destinatario o di qualsiasi altro soggetto a cui la legge consente la consegna dell’atto in assenza del destinatario.

Pertanto, prima di avviare un qualsiasi ricorso giudiziale eccependo l’avvenuta notifica di una cartella esattoriale viziata da omessa notifica dell’atto presupposto, bisogna recarsi presso gli uffici AdE e chiedere, in forma scritta, copia della relata di notifica di qualsiasi atto con il quale veniva avanzata la pretesa di ulteriore importo IRPEF da versare a debito.

Se dall’accesso agli atti risulta l’omessa notifica dell’ atto presupposto alla cartella di pagamento, quest’ultima dovrà essere impugnata, entro 60 giorni, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendone l’annullamento.

Qualora, invece, esistesse la relata indicante l’avvenuta corretta notifica dell’atto presupposto alla cartella esattoriale (l’avviso di accertamento di AdE, ad esempio), si potrebbe invocare la decadenza del potere di AdER di notificare la cartella esattoriale.

Per farla breve, per una cartella esattoriale relativa all’IRPE dovuta nell’anno di imposta 2012, il termine ordinario di decadenza cade al 31 dicembre 2017. Diciamo ordinario quando c’è stato un errore di calcolo nella dichiarazione dei redditi, Se, invece, la dichiarazione dei redditi è stata omessa, i termini di decadenza slittano di un ulteriore anno.

Entro gli stessi termini decadenziali, dopo la notifica dell’accertamento, AdER può notificare la relativa cartella di pagamento per la riscossione coattiva dell’IRPER dovuta per accertamento e non versata dal debitore. sulla questione di decadenza del potere di notificare atti impositivi da parte della Pubblica Amministrazione, si consulti questo articolo esplicativo.

Nel calcolo va tenuto conto di un ulteriore fattore riconducibile alla recente pandemia: a causa delle ripetute sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza intervenute nel corso del biennio 20/21, i termini di decadenza e prescrizione che sarebbero scaduti entro il 31 dicembre del 2020 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, mentre i termini di decadenza e prescrizione che sarebbero scaduti entro il 31 dicembre del 2021 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

1 Dicembre 2023 · Paolo Rastelli


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