Cartella esattoriale recapitata dopo una presunta notifica viziata dell’atto presupposto (ingiunzione di pagamento)


Invitalia - ingiunzione di pagamento e riscossione tramite ruolo, riscossione coattiva INVITALIA





Il giorno 7 novembre (notifica sul sito dell’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DATATA 19/10/2019) ho ricevuto una cartella esattoriale inviatami da INVITALIA ex SVILUPPO ITALIA SPA, per il recupero di un prestito fattomi (sottoscrizione in data 20/07/2004).

Per ovvie ragioni l’attività non è stata mai iniziata, pertanto la decadenza del prestito è avvenuta in data 20/07/2005). Invitalia notifica nella residenza precedente, in data 10/08/2015 un atto di ingiunzione per la restituzione del debito.

Faccio presente che la notifica è avvenuta nella precedente residenza ove a firmare l’atto giudiziario è stata una mia zia che non abita in quella casa. Io mi sono trasferito da quella casa nel 2012. Adesso mi ritrovo nel 2019 una cartella per il recupero coattivo dell’importo erogatomi.

Chiedo se sia possibile far valere la prescrizione del debito visto i termini e a quale autorità dovrei rivolgermi ed entro quale termine far valere tale prescrizione. Nella cartella viene scritto che il foro giudiziario è quello dell’ente che ha emesso l’atto di recupero ovvero il foro di Roma. Se così fosse entro oggi dovrei fare ricorso, da qui la cosa assurda, in quanto la cartella viene depositata presso il comune.

L’agenzia della riscossione mi invia la raccomandata in data 12 ottobre 2019 e fa valere come data di notifica il 19 ottobre 2019 io vado a ritirarla in data 7 novembre 2019 e da quanto letto in cartella il ricorso presso la magistratura ordinaria deve essere fatta entro il 20esimo giorno dalla notifica. I termini mi sembrano molto stretti.

Ci sono poco chiare le motivazioni in base alle quali afferma che per un prestito sottoscritto in data 20 luglio 2004, intervenga decadenza dopo un anno. Ma ciò non è rilevante nell’inquadrare gli eventi successivi.

Per quanto attiene la notifica dell’ingiunzione risalente al 2015, si tratta certamente di un vizio che può essere fatto valere in occasione della notifica della cartella esattoriale, sempreché, nel contratto di prestito sottoscritto, non sia presente un clausola che obblighi il debitore a comunicare ad Invitalia un eventuale cambio di residenza intervenuto in epoca successiva all’instaurarsi del rapporto.

La data di notifica della cartella esattoriale, riguardo la decorrenza dei termini di eventuale impugnazione, è quella di consegna al destinatario (19 ottobre 2019) o, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo e di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale, a partire dal decimo giorno di giacenza (se la cartella è ritirata in epoca successiva alla compiuta giacenza). Nella fattispecie, la data di notifica a cui fare riferimento, per la decorrenza dei 20 giorni utili alla presentazione del ricorso, è il 29 ottobre.

Dovrebbe, pertanto, avere qualche giorno in più per impugnare la cartella esattoriale eccependo il vizio di notifica dell’atto presupposto (l’ingiunzione di pagamento notificata nel 2015).

11 Novembre 2019 · Paolo Rastelli


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