Il comune notifica in data 11/12/2006 verbale per violazione codice della strada avvenuto il 23/09/2006: in data 28/6/2011 la società di riscossione, di cui si avvale il comune, notifica l'ingiunzione del pagamento e successivamente, in data 23/05/2016, invia raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'atto interruttivo dei termini e segnalando il mancato pagamento. In data 13/4/2017 veniva infine notificato il preavviso di fermo amministrativo. Chiedo se la pretesa dell'ente riscossore è legittima, alla luce della legge finanziaria 2008, che afferma che a decorrere dal 1/1/2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.L. 285/1992, per i quali, alla data dell'acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. ...
In data 12 ottobre 2019 ho ricevuto UNA CAM dall'ufficio postale, tramite cui mi avvertivano che era stata depositata presso il comune una cartella esattoriale. Volevo porre una domanda: premetto che la cartella sono andato a ritirarla presso il comune in data 7 novembre 2019, ma nel sito Equitalia risulta che la notifica è stata fatta in data 19 ottobre, con la presente volevo sapere se la data corretta di notifica sia il 19 ottobre cioè 7 giorni dopo la data di ricezione della Cam (sottoscritta da me) o viceversa trascorsi i 10 giorni dal ricevimento della CAM, come dovrebbe essere corretto e quindi il 22 ottobre 2019. in attesa di riscontro, per proporre eventuale ricorso. ...
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria é assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso (impugnazione ...