DOMANDA
In questi giorni ho ricevuto cartella pagamento di Equitalia, inerente due verbali violazioni divieto di sosta nel 2012 e 2013.
Per assenza del destinatario presso l’abitazione è avvenuta la procedura degli artt.139-140 c.p.c., quale recapito dell’avviso in busta chiusa di deposito atto presso casa comunale, nonchè successivamente dell’avviso di giacenza raccomandata ed infine ritiro della raccomandata (non atto giudiziario) presso l’ufficio postale.
In stessa data del prelievo della raccomandata contenete avviso di deposito atto nella casa comunale, poco dopo presso il municipio una persona ha chiesto informazioni dell’atto in questione, in quanto non risultava affisso all’albo pretorio, alchè del personale gli ha consegnato il plico in busta chiusa sigillata, senza che gli fossero state richieste le sue generalità, senza richiedere la delega per la consegna affinchè potesse ritirarla per conto dell’interessato e senza che fosse redatta una sorta di relata per la consegna definitiva dell’atto.
Al riguardo sulla procedura della notificazione ho rilevato quanto segue:
– la cartella di pagamento Equitalia non risulta firmata, né compare un indicazione che trattasi di copia autenticata, o attestazione che l’atto è firmato sull’originale;
– si percepisce appena su carta autoricalcante, una relata notifica di deposito atto c/o casa comunale;
– il notificatore di tutti gli atti predetti, risulta un agente della riscossione di Equitalia, e quinti da ritenere non un pubblico ufficiale;
– ma la notifica in quale momento si è perfezionata, all’atto del prelevamento avviso di notifica atto c/o l’ufficio postale in raccomandata o del ritiro del plico c/o il municipio?
Detta cartella di pagamento Equitalia è inerente per due verbali per divieto di sosta al c.d.s. del 2012 e 2013, pagati rigorosamente entro i termini dei 60 gg. previsti, tramite bonifico bancario, risultanti però pagati entrambi un giorno oltre il termine dei 60 gg. e quindi con l’applicazione della sanzione raddoppiata oltre le spese aggiuntive per l’importo complessivo di 249,30 €.
Il primo verbale, fu stato notificato regolarmente in data 19.09.2012 dal quale provvedevo al pagamento entro i termini previsti mediante home banking con bonifico bancario il 59° giorno cadente domenica 18.11.2012. Nella quietanza bancaria, risulta l’addebito valuta lunedi 19.11.2012 quindi nel 60 ° giorno utile per il pagamento, ma per il Comando Municipale risultava accreditato con valuta in data 20.11.2012 oltre il 60 ° giorno.
Il secondo verbale, fu notificato regolarmente in data 22.04.2013 dal quale provvedevo al pagamento entro i termini previsti mediante home banking con bonifico bancario l’ultimo 60°giorno utile il 20.06.2013. Nella quietanza bancaria risulta l’addebito valuta il 21.06.2013.
Al riguardo ho le seguenti considerazioni:
Sia il codice della strada che le modalità di pagamento di detti verbali è previsto che il trasgressore è ammesso al pagamento entro 60 gg. dalla notificazione.
In particolare nelle prescrizioni di pagamento di entrambi verbali, è previsto oltre al pagamento in contanti presso il comando ecc., anche il pagamento tramite bonifico entro 60 gg. dalla data di notifica del presente verbale.
Sia il codice della strada che nelle modalità previste dal comando municipale nei verbali, non è stato specificato alcunché al riguardo per dei pagamenti elettronici, lasciando l’ignaro utente convinto nella sua buona fede, sulla correttezza.
Solo recentemente, il Ministero dell’Interno tramite circolare del 14 gennaio 2016 Prot.300/A227/16/127/34 acquisito il parere del Ministro dell’Economia e delle Finanze, a tal riguardo ha così precisato : “nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale.”
Evidentemente il Ministero ha ritenuto doveroso intervenire per colmare tale vuoto normativo che induceva il cittadino ignaro al pagamento delle sanzioni amministrative anche nei limiti dei previsti dei 60 giorni dalla notifica/contestazione, come avviene con i pagamenti all’ufficio Postale, ma non anche mediante l’utilizzo dei pagamenti elettronici.
Vorrei sapere se ci sono concrete possibilità per ricorrere circa la regolarità della proceduta di notificazione della cartella Equitalia, e se tale atto è opponibile.
RISPOSTA
Poichè, per legge, la data di valuta e quella di disponibilita’ economica al beneficiario delle somme versate tramite bonifico bancario non possono mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento, le corrette indicazioni nel verbale di multa dovrebbero, a mio parere, indicare che se si sceglie di pagare con bonifico bancario, il versamento deve essere effettuato non oltre il 56.mo giorno successivo alla data di notifica.
Come anche lei correttamente rileva, le recenti precisazioni portate nella circolare del Ministero dell’interno confermano la necessità di chiarire le regole del gioco, evidentemente poco chiare.
Tuttavia, al momento, c’è da registrare l’orientamento, sfavorevole alle tesi qui sviluppate, espresso dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna con la delibera 195/14.
Per quel che riguarda le presunte irregolarità delle procedure di notifica da lei rilevate si tratta, nella peggiore delle ipotesi per il notificante, di vizi sanabili.
Con il deposito del verbale presso gli uffici comunali, la notifica si perfeziona all’ottavo giorno successivo a quello di inizio giacenza (affissione all’albo) o al momento del ritiro del verbale se questo avviene prima della compiuta giacenza (prima del decorso degli otto giorni).
9 Febbraio 2020 - Giuseppe Pennuto
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