La legge prescrive che l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. A parere dell'agente della riscossione, dunque, dopo la notifica al debitore della cartella esattoriale e decorso il quinquennio, non è o possibile soddisfare la richiesta di produrre copia integrale delle cartelle esattoriali, dal momento che vengono conservati, come consentito dalla legge, solo gli originali delle singole matrici recanti le relate di notifica. Secondo i giudici amministrativi, invece (sentenza numero 308/15 TAR Campania - sezione Salerno), la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive e la richiesta di accesso ad essa è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente. Con la conseguenza che il la cartella deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso ...
Notifica di una cartella esattoriale tramite accesso agli atti [leggi tutto]
L'accesso agli atti amministrativi e la presa visione degli stessi può valere come notifica? Se si fa ricorso contro una cartella per difetto di notifica il giudice potrebbe opporre che l'interessato ne ha avuto conoscenza proprio tramite l'accesso agli atti? ...
La mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l'abitazione del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notifica in ordine all'esistenza di rapporto del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso. In particolare, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, ad esempio, la falsa dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono frutto della ...