Accesso agli atti – Equitalia deve produrre copia conforme della cartella esattoriale anche se è decorso un quinquennio dalla notifica
La legge prescrive che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
A parere dell’agente della riscossione, dunque, dopo la notifica al debitore della cartella esattoriale e decorso il quinquennio, non è o possibile soddisfare la richiesta di produrre copia integrale delle cartelle esattoriali, dal momento che vengono conservati, come consentito dalla legge, solo gli originali delle singole matrici recanti le relate di notifica.
Secondo i giudici amministrativi, invece (sentenza numero 308/15 TAR Campania – sezione Salerno), la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive e la richiesta di accesso ad essa è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente. Con la conseguenza che il la cartella deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.
Non è sufficiente il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto: il contribuente, infatti, vanta un interesse concreto e attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva.
Sempre a parere dei giudici amministrativi, non può negarsi il diritto al debitore d’acquisire copia delle cartelle esattoriali semplicemente in base alla prescrizione di legge secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.
Dalla legge non può derivare l’assunto, così come asserito da Equitalia, che, terminato il periodo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve necessariamente custodire i documenti di propria competenza, la medesima sarebbe esonerata dal correlativo obbligo di esibizione degli stessi.
Equitalia ha, pertanto, l’obbligo di ricercare gli originali delle cartelle esattoriali nei propri archivi e di consentirne l’accesso, salvo che lo stesso agente della riscossione non dichiari, fornendone prova certa, che per alcune, o tutte, di esse, non è più in possesso dell’originale o di eventuali copie.
18 Febbraio 2015 · Paolo Rastelli
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Stai leggendo Accesso agli atti – Equitalia deve produrre copia conforme della cartella esattoriale anche se è decorso un quinquennio dalla notifica • Autore Paolo Rastelli • Articolo pubblicato il giorno 18 Febbraio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 18 Luglio 2017 • Classificato nelle categorie accesso agli atti, Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ex Equitalia, cartella di pagamento, cartella esattoriale, cartella esattoriale Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ex Equitalia, cartella esattoriale o di pagamento • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Buonasera,
la CTR di Napoli ha emesso a dicembre 2015 una sentenza in mio sfavore nella quale, contestando la regolarità della notifica, avvenuta in mano diverse dalle mie, avevo richiesto, come anche nel primo grado, l’esibizione della cartella di pagamento in originale. La CTR ritenendo avvenuta correttamente la notifica ha ritenuto non necessaria l’esibizione della cartella invocando la sentenza 9246/15 della Cassazione . Vale la pena proseguire eventualmente col ricorso in Cassazione tenendo conto che la cartella oggi vale (con interessi e tutto) 3500€ circa? grazie
Il giudizio di merito sulle opposizioni esecutive deve svolgersi dinanzi ad un giudice diverso dal giudice dell’esecuzione, questo il principio suggellato dalla sentenza da lei citata. Comunque, indipendentemente dall’esatta indicazione della pronuncia a cui i giudici amministrativi campani si richiamano per rigettare il ricorso da lei presentato, nessuno, meglio del legale che la sta seguendo, può rispondere alla domanda da lei posta.