Cartella esattoriale probabilmente prescritta inclusa nel prospetto informativo fornito da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) relativo alla richiesta di adesione alla rottamazione quater





Se presso gli uffici non esistono avvisi di accertamento, ingiunzioni o solleciti correttamente notificati per compiuta giacenza, la pretesa è prescritta





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Nel prospetto richiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader, ex Equitalia) per l’adesione alla rottamazione quater per la dilazione del pagamento di un’altra cartella, al netto delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio,è stata inserita anche una cartella del 2013 per tassa rifiuti del 2012. Preciso che tale cartella non è stata preceduta da alcun avviso di accertamento da parte del comune, né la cartella stessa è stata notificata (la data di notifica non è indicata e difatti non risultano addebitati mora e interessi), né ha fatto seguito alcuna comunicazione o sollecito. Preciso infine che detta cartella, nel periodo della Rottamazione Ter, era stata eliminata dall’elenco delle cartelle da pagare. Altrove ho letto che nella richiesta di rottamazione dovrei inserire anche tale cartella. A parte il discorso di un’eventuale prescrizione del debito perché sono passati 10 anni senza che l’ex Equitalia ed ora l’Ader si siano attivate per la riscossione, ho timore di fare un errore, per cui chiedo un vostro cortese consiglio in merito. Grazie e buon lavoro.

Escludere dalla richiesta di adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione quater, la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della tassa rifiuti 2012, ci si espone al rischio di dover poi pagare la cartella esattoriale senza benefici, vale a dire inclusiva delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Il suggerimento, pertanto, è quello di recarsi presso gli uffici dell’AdER territorialmente competenti in base alla residenza del debitore e presso gli uffici del Comune creditore preposti alla riscossione della tassa rifiuti e chiedere copia delle comunicazioni inviate al debitore relativamente ai tentativi di esazione della tassa evasa.

Se, effettivamente, non esistono avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, o solleciti correttamente notificati per compiuta giacenza (e quindi presumibilmente ignoti al debitore), si può tranquillamente considerare prescritta la pretesa di pagamento della tassa rifiuti 2012 e, quindi, eliminarla dall’elenco dei carichi debitori da includere nella richiesta di adesione alla definizione agevolata.

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21 Aprile 2023 · Paolo Rastelli

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