La cartella esattoriale consegnata per posta raccomandata risulta nulla?





Certo che il ricorso si può articolare sulla pronuncia della CTP di Milano.





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Ho letto che le cartelle consegnate per posta raccomandata risultano nulle!

Qualcuno può esprimere il proprio parere in merito?

Si può articolare un ricorso indicando la sentenza di giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano?

Certo che il ricorso si può articolare sulla pronuncia della CTP di Milano. Bisogna però circoscrivere il problema.

1. La notifica degli atti con il servizio postale

La notifica degli atti con il servizio postale è regolato dalle norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L’art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha apportato modifiche al primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: “Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.

Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno.

In sintesi si procede nel modo seguente:

  1. si scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
  2. si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell’ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
  3. si compila l’avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
  4. dopo la consegna all’ufficio postale della busta e dell’avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l’avviso di ricevimento.

Alla consegna dell’atto al destinatario provvede l’agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Notifica diretta dell’atto da parte di Equitalia

Già nel 2009 c’era stata una pronuncia della CTP di Lecce sull’inesistenza della notifica postale diretta, a cui spesso ricorre Equitalia.

Tutto ruota intorno all’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n.602, che prescrive che la notifica della cartella esattoriale e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermo amministrativo e altro) deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Equitalia ha sempre sostenuto, invece, la legittimità della notifica postale diretta richiamando il comma 2 dello stesso articolo 26 dello stesso Dpr, il quale autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

I giudici tributari leccesi, tuttavia, non condivisero l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della CTP di Lecce, formulato nel 2009,  mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe solo un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Recentemente la CTP di Milano (49/35/11) è ritornata sulla questione, ribadendo che sono da ritenersi nulle le cartelle  se  notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973.

Anche secondo tale pronunce, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

In base all’articolo 26, comma 1, citato, quindi, la notifica deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell’art. 26 si limiterebbe a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all’art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Concludendo, l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma. E dunque, la domanda che il destinatario deve porsi è se, nel suo caso, è stata seguita la procedura indicata al punto 1 o quella descritta al punto 2

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27 Aprile 2012 · Chiara Nicolai

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