Cartella esattoriale per vecchi tributi non versati ricevuta ieri – Ricorso o mediazione tributaria?


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Ieri, 4 Gennaio 2018, mi è stata notificata una cartella esattoriale, del valore di 35000 euro, per dei tributi non versati in merito a una vecchia attività lavorativa, oggi cessata.

Dato che su alcune somme da onorare sussistono, sia a parere mio che del commercialista, grosse sviste, vorrei effettuare un ricorso.

In merito alle nuove norme, devo impugnare la cartella o effettuare prima la mediazione tributaria?

A partire dal 1 Gennaio 2018, è stata elevata da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione tributaria obbligatoria per tutti gli atti impugnabili notificati a decorrere dal primo gennaio 2018.

La notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.

Da ciò ne deriva che, se l’atto è affidato per la notifica a mezzo posta anteriormente al primo gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, di valore superiore a ventimila euro, non è sottoposta all’istituto della mediazione obbligatoria.

Comunque, per valore della lite deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato.

Restano non mediabili le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali (IVA), nonché quelle di valore indeterminabile, ad eccezione delle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

Dunque, la prima cosa da chiarire è se la cartella è stata affidata alle poste prima del 1 Gennaio 2018: in questo caso l’unica via percorribile è l’impungazione.

in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario).

Qualora, invece, la notifica sia stata correttamente perfezionata il 4 gennaio 2018, dato che le somme sono aumentate da 20000 a 50000, dovrà tentare dapprima la mediazione obbligatoria.

Presentando un normale ricorso, si aprirà in automatico una nuova fase amministrativa che può concludersi con l’accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente e Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, etc…

La fase amministrativa dunque, ora dura 90 giorni, e si attiva senza che sia necessario presentare un’apposita istanza di reclamo mediazione.

Inoltre, durante questo periodo, sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

5 Gennaio 2018 · Andrea Ricciardi


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