Cancellazione protesti – se ricorressi all’Autorità giudiziaria?

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In riferimento al precedente quesito, chiederei di sapere se, in un ricorso da effettuare all’Autorità Giudiziaria, l’errore di presentazione del titolo all’incasso da parte del beneficiario dell’assegno potrebbe costituire una motivazione valida affinchè venga accolta la mia domanda di cancellazione al RIP.

Potrebbe ricorrere al giudice solo per ottenere un risarcimento danni dal fornitore distratto, ammesso che si riuscisse a dimostrare l’esistenza di un accordo vincolante, non rispettato, per la distruzione dell’assegno erroneamente staccato dal carnet associato al conto corrente personale.

La procedura di protesto è stata, infatti, ineccepibile, dal momento che per l’incasso è stato presentato un titolo non contraffatto (e nemmeno revocato) per un importo non disponibile in conto corrente. E non c’è stato il pagamento tardivo dell’assegno protestato, il che preclude la strada dell’istanza di riabilitazione al Tribunale, esperibile dopo un anno dalla levata del protesto.

Ad ogni modo, le probabilità di successo dell’azione giudiziale, anche mettendo in conto la disponibilità del fornitore ad immolarsi, sarebbero scarse: infatti, contestualmente all’accordo intervenuto fra il fornitore e l’effettivo debitore e prima dell’incasso, poteva essere pretesa la restituzione dell’assegno ancora in circolazione staccato dal carnet personale.

Inoltre, l’assegno protestato risulterebbe, da quanto esposto, presentato allo sportello per l’incasso ben oltre la scadenza dei termini di legge: quindi, il traente avrebbe ben potuto disporne la revoca del pagamento, sottraendo l’assegno scoperto sia alla segnalazione in CAI che alla procedura di protesto.

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1 Settembre 2016 · Ludmilla Karadzic