Cancellazione protesto: esistono i presupposti?


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Circa 60 giorni fa ho ricevuto un protesto su un assegno di conto corrente: ho effettuato il pagamento entro i termini, presentando l’opportuna documentazione ed evitando quindi l’iscrizione CAI.

Il problema si pone in questi termini.

L’azienda di famiglia è intestata a mia sorella, con cui collaboro attivamente, con partita iva e conto correnti dedicati e su quali c/correnti ho delega di firma.

Abbiamo effettuato un ordine da un fornitore per del materiale e, avendo concordato un pagamento anticipato, ho rilasciato alla sottoscrizione della conferma d’ordine, per errore al fornitore, un assegno bancario MA di un mio conto corrente personale, confondendo il carnet perchè dello stesso istituto di credito.

La fornitura non è più andata a buon fine in quanto il fornitore non ha più prodotto il materiale richiesto ed il titolo bancario era rimasto in mano allo stesso fornitore.

Nel frattempo, l’azienda di mia sorella ha acquistato del materiale dallo stesso fornitore e concordato un differente pagamento con l’emissione di Riba.

Per errore il fornitore ha incassato l’assegno bancario “personale” che non sono riuscito a pagare per l’impossibilità di reperire e trasferire circa 23 mila euro.

Detto questo:
1. Il fornitore è disposto a dichiarare e sottoscrivere l’errore.
Potrebbe profilarsi una richiesta di cancellazione per erroneo incasso da parte del fornitore?
2. Non esiste alcuna obbligazione (fattura-documento-debito) tra il sottoscritto ed il fornitore che giustifichi la presenza di un titolo a pagamento.
3. Dopo l’incasso, era stata richiesto al fornitore il richiamo dello stesso titolo ma non è stato in grado, nei tempi, di effettuarlo, perchè non era in sede la persona in grado di poterlo effettuare in banca.

Ma:
– Alla data dell’incasso non era ovviamente presente sul conto corrente la disponibilità della somma dell’assegno in quanto un c/c personale.

Ci sarebbero i presupposti per la cancellazione del protesto prima dei 12 mesi dall’archivio dei protesti?

Purtroppo, la normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti (RIP), anche in seguito ad avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto senza un provvedimento del Tribunale.

E’ possibile procedere alla cancellazione prima della scadenza del quinquennio solo con la pronuncia della illegittimità della segnalazione in RIP, sancita da un provvedimento dell’Autorita’ Giudiziaria o con l’ammissione dell’errore nella levata del protesto contenuta in una dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito.

Oppure, la cancellazione del protesto può essere ottenuta, dopo un anno dalla levata, chiedendo un provvedimento di riabilitazione al Tribunale competente: ma tale azione presuppone il pagamento tardivo dell’assegno protestato, pagamento che, come lei riferisce, non è avvenuto (è necessaria la liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, l’attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto).

In altre parole, eventuali dichiarazioni scritte (ad esclusione della quietanza) o orali rese dal beneficiario dell’assegno protestato non hanno alcuna rilevanza nella procedura di riabilitazione dal protesto assegni.

Informazioni più dettagliate a questo indirizzo.

1 Settembre 2016 · Ludmilla Karadzic


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