Ho recentemente effettuato un trasferimento della mia residenza: volevo sapere se sono obbligata, di conseguenza, anche a rinnovare la mia carta di identità.
L’articolo 291 del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevede l’emissione del duplicato della carta di identità nella sola ipotesi di smarrimento della stessa o di furto.
Peraltro, l’unica funzione della Carta di identità è quella dell’identificazione del soggetto che la esibisce a richiesta.
In conclusione, non è necessario il rinnovo della carta di identità non scaduta, non solo in occasione di un cambio di residenza, ma anche quando varia lo stato civile (coniugato, vedovo, separato, divorziato, celibe, nubile) e/o la professione dichiaratamente svolta.
Ciò, anche in aderenza delle indicazioni contenute nella Circolare MIACEL (Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali) 24/1992, secondo cui le variazioni di informazioni quali residenza, professione e stato civile non comportano il rinnovo della carta di identità.
5 Giugno 2019 · Lilla De Angelis
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