Bisogna pagare il bollo se si ha il fermo amministrativo?


L'auto sottoposta a fermo amministrativo non può circolare, non può essere venduta, nè rottamata.





Volevo sapere, ipotizzato che un veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo, se bisogna continuare a pagare il bollo (tassa di proprietà).

L’auto sottoposta a fermo amministrativo non può circolare, non può essere venduta, nè rottamata.

Il proprietario deve continuare a pagare il bollo, perchè il bollo è tassa di possesso e non di circolazione.

L’auto sottoposta a fermo amministrativo deve essere assicurata contro rischi derivanti da responsabilità civile, se il proprietario non dispone di un garage o box o posto auto privato dove custodirla.

Il fermo amministrativo segue il mancato pagamento di un atto formale come:

  1. la cartella esattoriale;
  2. l’avviso di accertamento esecutivo,  che sostituisce la cartella cartella esattoriale dall’ottobre 2011 per debiti di origine erariale;
  3. l’ingiunzione di pagamento,  gia’ utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2012.

Il fermo amministrativo consiste in una misura cautelare attivata dall’agente della riscossione (Equitalia) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione.

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo e’ vietata e sanzionata, come previsto dall’art.214 comma 8 del codice della strada. Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere né venduto, né rottamato.

Se, dopo il fermo amministrativo, il debito continua a non essere pagato, l’agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.

Il bollo auto o tassa automobilistica è un tributo locale a favore della regione di residenza, che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli. L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso. Il bollo auto è dunque un balzello cui è obbligato il possessore, anche se l’automezzo imposto non circola.

Quanto abbiamo appreso finora,  può essere sinteticamente espresso con due concetti:

  1. il fermo amministrativo è una misura cautelare, a tutela di un credito vantato dalla pubblica amministrazione;
  2. il bollo auto è una tassa di possesso.

Ora, la domanda che spesso ci si pone è se bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. Sembrerebbe di sì, dal momento che il fermo amministrativo è, come l’ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo al pagamento del bollo. D’altra parte c’è chi afferma il contrario, basandosi sulla circostanza che, comunque, il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che quindi il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è tenuto a pagare il bollo auto, almeno nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Come quasi sempre avviene, la verità sta nel mezzo.

L’art. 94 del Codice della Strada ha stabilito che “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione [anche temporanea n.d.r.] dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.

Anche la Circolare del Ministero delle Finanze n.122/1998 e successivamente la Circolare n.2/2003 forniscono chiarimenti riguardo alla idonea documentazione che deve essere presentata dal contribuente per attestare la perdita di possesso di autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA, non trascritta ai sensi di legge, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento del bollo auto.

L’iscrizione di fermo amministrativo è atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.

Inoltre, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n.2/2003, la documentazione attestante l’iscrizione di fermo amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.

Conclusioni » per evitare di pagare il bollo auto anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l’esenzione.

La procedura corretta da seguire è quella di recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo è stato disposto. Se gl uffici regionali non accettano la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per temporanea perdita di possesso, allora sarà necessario produrre una visura della targa del veicolo.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo risultanti in quel momento comprese, naturalmente, le informazioni relative ai periodi in cui sul veicolo è risultato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.

21 Settembre 2011 · Simone di Saintjust


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