Per rispondere alla sua domanda è necessario ripercorrere l’excursus con cui si è addivenuti alla sentenza della Corte Costituzionale a cui lei fa riferimento.
Innanzitutto, nella sentenza, la Consulta ribadisce la differenza semantica esistente fra fermo amministrativo e fermo fiscale, indicando con il primo termine quella misura disposta dalle autorità amministrative (polizia municipale) preposte a punire gravi violazioni del codice della strada (così come sancito dall’articolo 214 del Codice della strada); e con il secondo, invece, la misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione e disposta dall’Agente della riscossione ex Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, articolo 86.
Per quanto attiene il fermo amministrativo, può applicarsi il decreto legge 953/1982, che, all’articolo 5, dispone fra l’altro che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici registri (PRA), fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui e’ stata effettuata l’annotazione.
Per quel che attiene, invece, il fermo fiscale (introdotto successivamente, nella seconda metà degli anni 90) non è, ovviamente, applicabile la norma che esclude la debenza della tassa automobilistica per un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo fiscale della vettura (disposto dall’agente della riscossione) non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, nella diversa ipotesi di fermo amministrativo (disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
Coloro, pertanto, che sono proprietari di un veicolo sottoposto a fermo fiscale sono obbligati al pagamento della tassa automobilistica.
Vale forse la pena osservare che la sentenza della Consulta risponde alle questioni di legittimità sollevate dalle CTP di Firenze e Bologna, le quali lamentavano che nelle regioni Toscana ed Emilia Romagna la normativa imponesse il pagamento del fermo fiscale nonostante la norma di cui all’articolo 5 della già citata legge 953/1982.
L’intervento dei giudici delle leggi, con la sentenza 47/2017, pertanto, si è limitato semplicemente a ricordare, ai colleghi della giustizia tributaria, che esiste una differenza fra fermo fiscale e fermo amministrativo anche se, nel linguaggio comune, ci si riferisce ad entrambi con il termine fermo amministrativo.
Dunque, in pratica, niente di nuovo sotto il sole: per cui la tassa automobilistica è sempre dovuta dai proprietari di veicoli sottoposti a fermo fiscale, indipendentemente dalla data di pronuncia della sentenza di cui si è qui discusso, nelle Regioni che ne prevedono il pagamento anche quando, per il veicolo, sia stato disposto il fermo fiscale.
12 Luglio 2018 · Paolo Rastelli
Come faccio a sapere se nella regione di mia residenza è previsto il pagamento del bollo auto anche quando il veicolo è sottoposto a fermo fiscale?
E’ sufficiente collegarsi al sito istituzionale della Regione di residenza, cercare il modulo per la richiesta di esenzione della tassa automobilistica e verificare se nella varie causali di esenzione previste rientra anche l’iscrizione di fermo fiscale al PRA:
12 Luglio 2018 · Annapaola Ferri