Bonus bebe quando il minore è figlio di genitori conviventi seppure non coniugati





Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





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Convivo col mio compagno dal quale ho 2 bimbe e residiamo nella stessa casa che abbiamo acquistato con mutuo assieme nonostante io non abbia reddito.

Per la prima figlia è andato tutto ok e adesso ha 4 anni quindi non le spetta più, per la seconda figlia che adesso ha 2 anni il primo anno è andato bene, adesso per cause di forze maggiore ho dovuto rinnovare l’Isee a nome mio che sono la madre (e precedentemente si era fatto a nome del mio compagno) e al caffè mi han detto che non si può farne un altro isee a nome di lui perché il nucleo è lo stesso, con lo stesso reddito e adesso ho paura che ho problemi per il rinnovo del bonus;l anno precedente avevo firmato un foglio dove dicevo che rifiutavo di prender io il bonus per prenderlo a nome suo (non ricordo come si chiami questo modello).

Adesso mi chiedo: posso ricompilare quel foglio a nome mio per far valere l isee a nome mio che ho già oppure quest’ultimo va bene anche cosi a nominativo diverso per prendere il bonus in quanto il nucleo è lo stesso?grazie

Quando madre e padre naturale del minore convivono, seppur non coniugati, la famiglia anagrafica (i soggetti inclusi nello stesso stato di famiglia) sono entrambi i genitori ed il figlio. Quando padre e madre sono iscritti in famiglie anagrafiche diverse (anche presso lo stesso appartamento), ciò può essere il frutto di un un errore commesso dall’ufficiale di anagrafe oppure di una omessa (dovuta e non scusabile) dichiarazione modificativa della situazione anagrafica dei genitori, in occasione della nascita del primo figlio. Tutto ciò crea una situazione non conforme alla legge che potrebbe avere ripercussione sulle DSU/ISEE presentate in precedenza comportando, in particolare, la restituzione, in termini di valore economico corrispondente, per i benefici fruiti ma a cui i richiedenti non avevano diritto (oltre alle previste sanzioni per dichiarazioni mendaci).

Infatti, il regolamento anagrafico vigente prevede la possibilità di costituire due famiglie anagrafiche distinte, conviventi nella stessa unità abitativa, se e solo se, fra le due famiglie anagrafiche non intercorrono legami familiari e/o affettivi. Ora, è chiaro che in sede di prima iscrizione anagrafica, due soggetti possono formare due schede anagrafiche distinte presso la medesima abitazione. Tuttavia, tale status non è più sostenibile, né giuridicamente ammissibile, quando il soggetto di sesso femminile mette al mondo un figlio riconosciuto dal convivente: fra i due genitori si instaura, necessariamente, un rapporto affettivo, anche se solo in via transitiva verso la prole comune.

Ne discende che genitori non coniugati con figli comuni che risiedono presso la medesima unità abitativa, seppur appartenenti a famiglie anagrafiche distinte (differenti stati di famiglia), formano un unico nucleo familiare per l’accesso a qualsiasi prestazione sociale condizionata dalla preventiva compilazione della DSU ai fini ISEE.

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10 Giugno 2019 · Genny Manfredi

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