Innanzitutto va detto che quando l’ISEE regola l’accesso alle prestazioni sociali spettanti ad un minore (nella fattispecie Assegno Unico Universale e bonus asilo nido), bisogna presentare l’ISEE minorenni.
Nel caso di genitori non conviventi e non coniugati il nucleo familiare per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la bambina, sarà formato dal genitore convivente, dalla bambina neonata nonché da eventuali familiari presenti nella famiglia anagrafica del genitore convivente con la bambina (ad esempio i nonni materni della neonata).
Il genitore non convivente che ha riconosciuto la figlia potrà essere escluso dal nucleo familiare della bambina se versa un assegno di mantenimento a suo favore stabilito dall’Autorità Giudiziaria; parteciperà all’ISEE riferito al reddito percepito e al patrimonio detenuto dal nucleo familiare della bambina, con una componente aggiuntiva, se è coniugato con una terza persona oppure se ha già avuto figli da una terza persona; sarà integralmente cooptato nel nucleo familiare della bambina nelle altre ipotesi.
In ogni caso la DSU/ISEE è unica sia per ottenere l’Assegno Unico Universale (AUU) che il bonus asilo nido: non vi sono due ISEE diversi, uno per la madre e l’altro per il padre della bambina.
Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.
15 Novembre 2023 · Genny Manfredi