Bollo Auto non pagato anno 2016 e Pace fiscale DL 119 2018





Possono beneficiare del provvedimento di pace fiscale solo gli avvisi di accertamento notificati al debitore entro il 24 ottobre 2018





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In data 21/11/2018 mi è stato notificato un atto di accertamento con irrogazione di sanzione per Bollo Auto non pagato per l’anno 2016: la tassa dovuta era pari a 154 euro, che con sanzioni, spese di notifica, interessi di mora è diventata € 218,96. Precisando che si è trattata di una semplice e pura dimenticanza (ho infatti pagato regolarmente il bollo auto negli anni a seguire), potrò beneficiare di quanto previsto dal DL 118 2018? In altre parole, posso procedere al pagamento della sola tassa pari a euro 154? Se sì, dovrò aspettare qualche decreto attuativo? Grazie in anticipo per chi potrà aiutarmi.

Mi spiace, ma, come stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 119/2018, possono beneficiare del provvedimento cosiddetto di pace fiscale solo gli avvisi di accertamento notificati al debitore entro il 24 ottobre 2018. Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il
contribuente: ovvero, la data in cui viene consegnato al contribuente l’avviso di accertamento (e non quella in cui l’Agenzia delle Entrate consegna al vettore l’avviso da notificare).

STOPPISH

22 Novembre 2018 · Giorgio Martini

Vorrei chiedere se, secondo voi, sia legittimo nutrire speranze relativamente a qualche ampliamento delle condizioni alle quali applicare la cosiddetta pace fiscale, nell’ambito dell’emanazione dei prossimi decreti attuativi del DL 119.

Viviamo in un paese dove il più recente condono fiscale è sempre l’ultimo: tuttavia, ad aspettare, si corre il rischio di dover alla fine condonare una cartella esattoriale con le conseguenze che l’attesa può comportare in termini di fermo amministrativo, di pignoramento dello stipendio o della pensione.

Un decreto attuativo descrive la procedura che gli enti di Stato devono seguire per implementare la legge: qui occorrerebbe, invece, una nuova legge che modificasse l’articolo 2 del decreto legge 119/2018, spostando in avanti la data entro la quale deve essere notificato al debitore l’avviso di accertamento per poter beneficiare del provvedimento cosiddetto di pace fiscale.

Tutto è possibile, ma un simile evento mi sembra alquanto improbabile.

STOPPISH

23 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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