A seguito della risposta precedente: come fa la banca a intraprendere una riscossione coattiva dell'eredità spettante al debitore? Come viene informato il creditore dell'eredità del debitore? E, nel caso intervenisse un decreto ingiuntivo presso terzi (il datore di lavoro) per il pignoramento di un quinto dello stipendio, il creditore potrebbe ancora rifarsi sull'eredità o sul fondo pensione versato al fondo di previdenza complementare? Mi spiego meglio: Ho un debito di 60 mila euro con la banca. Il tribunale decide che devo pagare ogni mese 300 euro. Il che significherebbe 3600 euro all'anno e 36 mila euro dopo 10 anni; supponiamo che fra 10 anni io accetti l'eredità di un genitore di una quota della casa del valore di 30 mila euro e contemporaneamente vada in pensione e abbia diritto a 10 mila euro di liquidazione. L'eredità di 30 mila euro e la liquidazione di 10 mila potrebbero essere pignorate per ...
Il creditore può avviare contemporaneamente più azioni esecutive nei confronti del debitore
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile). Anche la Suprema Corte (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l'azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. ...
In tema di pignoramento del conto corrente, il creditore può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma non può pignorare i singoli versamenti effettuati dal debitore prima e dopo il pignoramento e finalizzati a ridurre lo scoperto di conto corrente. In pratica se il conto corrente è negativo al momento del pignoramento, il creditore non può esigere dalla banca eventuali versamenti effettuati dal debitore, anche dopo il pignoramento, esclusivamente finalizzati a ridurre o ad azzerare il saldo negativo debitore. Per i giudici di legittimità, infatti, eventuali versamenti successivi al pignoramento, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto. Riassumendo: il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente ...