Il creditore può avviare contemporaneamente più azioni esecutive nei confronti del debitore

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile).

Anche la Suprema Corte (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l'azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

5 Novembre 2017 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “Il creditore può avviare contemporaneamente più azioni esecutive nei confronti del debitore”

  1. nicola ha detto:

    Premetto che sono disoccupato e non ho partita iva.

    Ho realizzato un sito internet per una ditta e ora questa ditta è sparita e si rifiuta di saldare il mio corrispettivo, che ammonta a 1400 euro nette.

    Visto che non posso emettere fattura, perché, come già sopra specificato, non ho una partita iva, quindi, pensavo di regolarizzare questa attività e pagamento delle imposte dovute, tramite l’emissione di una ricevuta con ritenuta d’acconto!

    Specifico che questo è l’unico lavoro e guadagno(per ora ancora incerto e ipotetico) del 2017.

    E’ possibile fare emettere un decreto ingiuntivo sulla base di una ricevuta di pagamento con ritenuta d’acconto?
    Però, prima di emettere decreto ingiuntivo vorrei tentare una risoluzione in modo amichevole, quindi, a tale scopo chiedo se da parte mia è meglio inviare al mio debitore una diffida e costituzione in mora, oppure una semplice diffida o una lettera di sollecito. Quale tra queste mi consigliate?

    Mentre come documento da allegare che riassuma il mio credito nei confronti del debitore, è meglio produrre una fattura proforma, nota proforma oppure direttamente la ricevuta basata su ritenuta d’acconto debitamente compilata (che avrei fornito al momento del pagamento), oppure, in alternatva, quale altro documento sarebbe più opportuno fornire al debitore e che attesti ed indichi con precisione il mio credito, base imponibile e lordo?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quello fiscale è l’ultimo problema che lei ha, potendo emettere una fattura per prestazioni occasionali, con ritenuta d’acconto al 20%.

      La questione è che non basta emettere una fattura per poter pretendere il credito: sulla fattura dovrebbe essere almeno apposta una firma per accettazione (e timbro) da parte del committente, per poter presentare un ricorso per decreto ingiuntivo.

      Per poter chiedere al giudice un decreto ingiuntivo è necessario, infatti, che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

      A questo punto, lei può solo avviare un normale procedimento giudiziale (sempre che ravvisi la convenienza dal punto di vista economico) finalizzato, innanzitutto, ad accertare che il debitore abbia richiesto la prestazione al corrispettivo pattuito e che questa sia stata da lei resa, conformemente alle specifiche tecniche concordate. Una volta ottenuta sentenza favorevole, potrà precettare il debitore, senza bisogno di un decreto ingiuntivo.

      Allo scopo lei necessiterebbe, non dico di un contratto firmato dalla controparte, ma quanto meno di qualche e-mail, o di uno scambio epistolare, che facesse chiaro riferimento al lavoro eseguito e al suo costo.

      Per ora, dunque, il consiglio è quello di bere l’amaro calice: per il futuro se l’implementazione di siti web è l’attività che intende portare avanti, il suggerimento è quello di inserire sempre, ben nascosto nei modelli, uno script poco intellegibile ad una normale ispezione (in rete trova migliaia di risorse già confezionate allo scopo) che a partire da una determinata data (quella in cui presume che il pagamento da parte del committente dovrebbe essere stato effettuato), cominci a sfornare solo pagine bianche (about: blank).

      A fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, provvederà poi a rimuovere il frammento di codice; in pratica, una polizza assicurativa contro il rischio di eventuali scorrettezze (come nel caso) del committente.

      Così, potrà ovviare alla precauzione, certamente adottata dallo scaltro committente, di cambiare le credenziali di accesso remoto al disco del computer su cui risiede l’applicazione implementata, dopo la sua realizzazione e il rilascio in esercizio: perché se lei avesse avuto ancora modo di accedere alla directory principale del disco, avrebbe già cancellato tutto il lavoro effettuato senza corrispettivo, e non avrebbe nemmeno posto il quesito.

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