La comunione di un bene fra coniugi non è una comproprietà in cui ciascun coniuge è titolare di una quota pari al 50% del bene. Si tratta, invece, di un istituto particolare (cosiddetto di tipo “germanico”) senza quote: in sostanza, si può solo dire che tutti i due coniugi sono comproprietari dell'intero bene. Con lo scioglimento della comunione, invece, ciascun coniuge diviene proprietario esclusivo del 50% del bene. E' assogettabile ad azione revocatoria l'atto di scioglimento della comunione fra coniugi (nel caso riguardante essenzialmente un immobile) con contestuale adozione del regime di separazione dei beni e trasferimento (a titolo oneroso) al coniuge non debitore della quota (di proprietà esclusiva, in quanto acquisita dopo lo scioglimento della comunione) del 50% del bene in carico al coniuge debitore. In questo caso la condotta dei coniugi è evidentemente preordinata a concretizzare la lesione degli interessi del creditore. La giurisprudenza ha specificato che, agli ...
La prova della partecipazione alla frode del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Pertanto inutile per il debitore, dopo l'insorgenza del credito, vendere alla moglie la casa coniugale, inserendo l'atto oneroso di trasferimento della proprietà negli accordi accessori alla separazione personale tra i coniugi. In tal senso hanno deciso i giudici della Corte Suprema con la sentenza 1404/16. ...
Azione revocatoria e di simulazione [leggi tutto]
Ho debiti accumulati come titolare di ditta individuale nei confronti dei dipendenti/creditori: ho venduto circa tre anni fa due piccoli immobili commerciali allo stesso soggetto (nessun grado di parentela ma colleghi), giusto prezzo di mercato e pagamenti tramite bonifici bancari. Uno di questi immobili a sua volta è stato affittato a mia moglie neo titolare della mia stessa ditta individuale che era di mia proprietà. Oggi questo tizio, avendo difficoltà economica, vorrebbe vendere questo locale a mia moglie (siamo in separazione di beni) giusto prezzo di mercato e relativi bonifici. Se l'atto di compravendita lo facesse tra due anni, quindi intervenuta la prescrizione per revocatoria, ci sarebbero i presupposti per un'azione di simulazione? ...