Azione revocatoria della vendita della casa del debitore al coniuge
La prova della partecipazione alla frode del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Pertanto inutile per il debitore, dopo l’insorgenza del credito, vendere alla moglie la casa coniugale, inserendo l’atto oneroso di trasferimento della proprietà negli accordi accessori alla separazione personale tra i coniugi.
In tal senso hanno deciso i giudici della Corte Suprema con la sentenza 1404/16.
11 Febbraio 2016 · Loredana Pavolini
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Approfondimenti
Condizioni perchè possa essere accolta azione revocatoria - Quando l'atto di disposizione del debitore è anteriore o posteriore all'insorgenza del credito
Ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'accoglimento dell'azione revocatoria dipende dalla sola conoscenza, da parte del terzo, che il disponente debitore sia già vincolato verso altri creditori e che l'atto posto in essere arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. Invece, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualora abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito, è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, che al disponente sarebbe stato successivamente concesso lo specifico credito per cui è proposta l'azione. Questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza ...
Presupposti e condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. In altre parole, per esercitare ...
L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche se il bene alienato dal debitore è ipotecato per l'intero suo valore
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. L'esistenza di un'ipoteca sull'immobile del debitore, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa si presenti di entità tale da eventualmente ...
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ho un debito con Equitalia di 5000 euro. Mi possono pignorare o mettere ipoteca sulla casa di proprietà che ho in Romania? Avete mai sentito una cosa del genere?
E’ teoricamente possibile la riscossione coattiva in Romania per debiti esattoriali assunti in Italia: la direttiva comunitaria sull’assistenza reciproca tra gli Stati membri (e di quelli dell’Unione) per il recupero dei crediti di origine esattoriale (imposte) e’ stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo numero 149 del 14 agosto 2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2010/24.
L’obiettivo della normativa comunitaria e’ migliorare e facilitare l’assistenza reciproca in materia di recupero all’interno dell’Unione. Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2012, in 19 articoli, fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.
Tra le norme di rilevo contenute nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria quella che prevede per l’Agenzia delle Entrate italiana la possibilità di essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in un altro Stato membro, e viceversa.
Fra gli Stati con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti di tipo esattoriale, c’è anche la Romania.
Per l’entita’ dell’importo in questione, tuttavia, e’ da escludersi l’iscrizione di ipoteca o l’espropriazione dell’immobile, anche in Romania.