E’ assoggettabile ad azione revocatoria l’atto di scioglimento della comunione finalizzato a trasferire al coniuge non debitore la esclusiva proprietà dei beni

La comunione di un bene fra coniugi non e' una comproprietà in cui ciascun coniuge e' titolare di una quota pari al 50% del bene. Si tratta, invece, di un istituto particolare (cosiddetto di tipo “germanico”) senza quote: in sostanza, si puo' solo dire che tutti i due coniugi sono comproprietari dell’intero bene. Con lo scioglimento della comunione, invece, ciascun coniuge diviene proprietario esclusivo del 50% del bene.

E' assogettabile ad azione revocatoria l'atto di scioglimento della comunione fra coniugi (nel caso riguardante essenzialmente un immobile) con contestuale adozione del regime di separazione dei beni e trasferimento (a titolo oneroso) al coniuge non debitore della quota (di proprietà esclusiva, in quanto acquisita dopo lo scioglimento della comunione) del 50% del bene in carico al coniuge debitore.

In questo caso la condotta dei coniugi è evidentemente preordinata a concretizzare la lesione degli interessi del creditore. La giurisprudenza ha specificato che, agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti diversi, sì che tutti si debbano ritenere convergenti al medesimo risultato lesivo, in considerazione del breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, o di altre circostanze.

Il creditore che agisce in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali sia stata pregiudicata la garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo dal punto di vista economico, o contro quello che meglio riveli gli elementi della frode.

Nella fattispecie esaminata dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 19129/15) gli atti sono stati compiuti lo stesso giorno e lo scioglimento della comunione era, naturalmente, indispensabile affinché il coniuge debitore potesse trasferire a titolo oneroso alla moglie (non debitrice) la propria quota (50%) di proprietà esclusiva dell'immobile.

29 Settembre 2015 · Ornella De Bellis


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