Vi chiedo se è possibile dichiarare inefficace una donazione, tramite azione revocatoria ordinaria, partendo dal presupposto che la LESIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE in caso di revocatoria, va considerata al momento in cui l’atto di alienazione viene posto in essere e tutto ciò che avviene successivamente non interessa (Cassazione sentenza 23743, depositata il 14 novembre 2011).
Alla luce di questa sentenza si specifica quanto segue: ALLA DATA DELLA DONAZIONE FATTA DAL DEBITORE AL CONIUGE, IL CREDITORE ERA BEN GARANTITO ESSENDO IN POSSESSO DELLA LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL DEBITORE, CHE A QUELLA DATA AVEVA MATURATO LIQUIDAZIONE PER OLTRE 100.000,00 EURO, CHE IL CREDITORE AVREBBE POTUTO TRATTENERE PER COMPENSARE I PROPRI CREDITI. IL DEBITORE INOLTRE ALL’EPOCA DELLA DONAZIONE AVEVA ANCHE UN CONTO COINTESTATO CON IL CONIUGE CON UN ATTIVO DI OLTRE 130.000,00 EURO DIMOSTRABILE DALL’ESTRATTO CONTO.
Stante questa situazione non si comprende come l’atto di donazione avesse leso la garanzia patrimoniale, DEL CREDITORE, abbondantemente garantito, visto che aveva il possesso della suddetta liquidazione, e avrebbe potuto inoltre pignorare il danaro sul conto corrente cointestato. GRAZIE
La sentenza citata è relativa ad un debitore che aveva ottenuto una apertura di credito in conto corrente, sulla base del patrimonio fotografato alla data dell’affidamento.
Successivamente, prima di prelevare danaro, e quindi prima di fruire effettivamente dell’affidato, il soggetto si era spogliato degli immobili che deteneva asserendo, a seguito dell’azione revocatoria dalla banca che l’insorgenza del credito fosse avvenuta successivamente agli atti dispositivi.
I giudici hanno concluso che, nell’ipotesi in cui il credito sorga da un’apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata la anteriorità del credito, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell’affidamento, sia avvenuta posteriormente all’atto fraudolento.
In ogni caso, in questa sede proviamo a chiarire aspetti giuridici relativi a situazioni concrete, mentre non è certamente nostro scopo quello di mettere in discussione le sentenze della Corte di cassazione.
18 Maggio 2018 · Ludmilla Karadzic