Avviso di liquidazione dell’imposta di registro – sanzioni


Il codice tributo 109T è riferito a spese di giustizia per imposta di registrazione delle denunce penali; il codice 806T si riferisce a spese di notifica





In seguito ad un contenzioso civile (io attore) mi è arrivato un l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro di atti di giustizia.

In pratica nel luglio 2004 ho depositato un esposto-querela nei confronti di una società che ha fornito/prodotto per la mia società, un prodotto che è risultato non conforme e che poi si è rivelata essere una ditta truffaldina sparita nel nulla.

A giugno di quest’anno mi arriva questa comunicazione dall’agenzia delle entrate dove mi si richiede il pagamento dell’imposto di registro (credo) per atti emessi da autorità giudiziaria.

Vorrei sapere:

– è un semplice conteggio o sono le imposte + sanzioni/interessi di mora per non averlo pagato prima?

– come viene calcolata l’imposta? Le voci contemplate sono 109T (400€) e 806T (17,50€)

– dato che dovrebbe essere in solido tra le parti, sbaglio se pago la metà?

Ho dovuto sostenere un sacco di spese per questo procedimento e parte convenuta sembra essere sparita nel nulla, secondo voi devo pagare?

Se non pago quanto potrebbe aumentare?

I termini di pagamento erano 60 gg dalla notifica (notifica del 28/05/15), quindi ormai posso anche aspettare il prossimo avviso oppure se pago adesso interrompo i termini?

Il codice tributo 109T è riferito a spese di giustizia per imposta relativa alla registrazione di denunce penali, mentre il codice 806T si riferisce a spese di notifica.

Le eventuali sanzioni nonché gli interessi per ritardato pagamento devono essere analiticamente indicati nell’atto. La loro assenza indica che l’Agenzia delle Entrate ha inteso procedere alla richiesta di versamento dell’imposta al termine del procedimento giudiziale (archiviazione o non luogo a procedere).

Non avendo ottemperato nei 60 giorni previsti, e trattandosi molto probabilmente di un accertamento immediatamente esecutivo, dovrà attendersi una procedura di riscossione coattiva gravata da interessi di mora, ed ulteriori spese di notifica (5,88 euro) oltre all’aggio (4,65% dell’importo complessivo in riscossione se si paga entro 60 giorni, 8% dopo i 60 giorni) dovuto al Concessionario. In pratica, il suo prossimo interlocutore sarà Equitalia.

Gli interessi di mora, dovuti all’Agenzia delle entrate, sono quantificati nella misura del 4,88% in ragione d’anno del tributo liquidato.

Quando l’obbligazione è in solido, vuol dire semplicemente che il creditore può esigere l’intero da uno qualsiasi degli obbligati. Pertanto, sbaglia se paga la metà di quanto le è stato richiesto.

Se paga adesso, l’importo versato costituirà solo una anticipo di quello che dovrà pagare con l’avvio della procedura di riscossione coattiva: inoltre avrà ottime probabilità di complicare la situazione e aggiungere il danno alla beffa.

4 Settembre 2015 · Ornella De Bellis


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