Avviso di accertamento catastale


Avviso di accertamento





In data 28 maggio 2016 mi è stato notificato, da parte dell’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale del Territorio, un Avviso di accertamento per Nuova determinazione di classamento e rendita catastale.

La variazione è stata effettuata d’iniziativa dell’Ufficio in questione in data 31-08-2005 in riferimento a DOCFA del 16-09-2004.

Vorrei sapere se l’avviso inviato dopo 10 anni e 9 mesi è valido o se, come credo, possa essere motivo di ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale o altro.

La rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale viene portata a conoscenza degli intestatari dell’immobile, con la notifica di un avviso di accertamento.

Il riferimento al 2004 è quello alla legge 311 (finanziaria 2005) in base alla quale I Comuni possono richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato…e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

Contro l’avviso di accertamento, in pratica contro le nuove rendite catastali che verranno applicate a partire dalla data di notifica dell’atto e non retroattivamente (a far data dall’accertamento d’ufficio del 2005), è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale (Ctp) territorialmente competente. In sintesi, il ricorso va notificato, entro 60 giorni dalla data della notifica, all’Ufficio provinciale – Territorio che ha emesso l’avviso di accertamento.

Tuttavia, prima di adire la via giudiziaria, qualora il destinatario dell’atto volesse contestare le nuove rendite catastali, in tutto o in parte, potrà chiederne il riesame in autotutela, inviando all’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso una domanda in carta semplice, insieme alla documentazione su cui si fonda la richiesta. La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice tributario.

29 Maggio 2016 · Giorgio Valli


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