Autotutela per notifica viziata


Nel ricorso in autotutela non è necessario ricorrere al giuridichese.





Come da vostro consiglio sto predisponendo un ricorso in autotutela da presentare alla Società incaricata dell’accertamento e riscossione, perché hanno considerato “consegnata per compiuta giacenza” una raccomandata contenente un avviso di accertamento Tarsu da me mai ricevuto e per il quale non è stata inviata la raccomandata informativa della giacenza. Così come risulta dalla documentazione da loro stessi consegnatami consistente solo nella fotocopia dell’avviso di ricevimento non firmato e la fotocopia della busta dove compare,oltre ad un timbro con una scritta indecifrabile, solo la scritta “ AVV.17/6/2011”.
Ho quindi recuperato una bozza per l’autotutela, ma ho alcuni dubbi: contesto e chiedo la rettifica dell’atto di ingiunzione (che è seguito all’avviso di accertamento consegnato per compiuta giacenza) per l’importo addebitatomi in più rispetto all’accertamento o contesto e chiedo l’annullamento totale dell’ingiunzione ?
Come motivazione metterei: tale provvedimento appare illegittimo perché il procedimento notificatorio della “compiuta giacenza” relativo all’avviso di accertamento datato 27/5/2011 non si può considerare perfezionato in quanto non eseguite le formalità richieste dalla Legge.( n. 890/82 e n. 265/93 – sentenza n.346/1998 e n.3/2010 della Corte Costituzionale e sentenza n. 16050 Cassazione del 21/7/2011), atte a garantire i diritti fondamentali dei contribuenti e la cui violazione comporta la nullità della notifica.
Va bene o mi potete consigliare una frase più ….forense?

Un’ultima cosa: ho letto questo articolo che sinceramente mi confonde un po’,( considerando che la raccomandata da me incriminata era appunto una di quelle “bianche”), soprattutto dove recita:
….. l’atto era stato spedito a mezzo di raccomandata ordinaria, vale a dire, per meglio intendersi, la normale raccomandata “bianca” disciplinata dalla normativa postale di cui al Dpr 655/1982 e al decreto del ministro delle Comunicazioni del 9 aprile 2001; diversa, quindi, dalla raccomandata “verde”, cosiddetta “atti giudiziari”, di cui alla legge 890/1982.

In ambedue i casi è indispensabile che ci sia una raccomandata che informi della giacenza presso le poste ? Non è che il bigliettino che il postino lascia quando non trova nessuno configuri per le raccomandate ordinarie bianche, l’ aver dato avviso della giacenza dell’atto” e che “sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato”?
Grazie.

Nel ricorso in autotutela non è necessario ricorrere al “giuridichese”. I funzionari che esamineranno l’istanza comprenderanno bene qual è la richiesta del contribuente.

Se chiedere solo l’applicazione delle riduzioni previste con l’acquiescenza (attraverso il pagamento immediato degli importi accertati, cosa che le è stata impedita) oppure l’annullamento in toto dell’ingiunzione fiscale per omessa notifica dell’atto presupposto, deve essere una sua scelta personale, considerando che la seconda opzione potrebbe pregiudicare l’accoglimento dell’istanza costringendola poi alla presentazione di un ricorso giudiziale.

Deve ricordare che i termini per adire la CTP restano fissati in 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale e non vengono sospesi dal ricorso in autotutela.

In caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.

Ma ci si riferiva alle notifiche postali indirette (busta verde) effettuate sempre da ufficiali giudiziari (o soggetti equipollenti) via posta (notifica postale indiretta) che sono ben diverse dalle notifiche postali dirette (in cui la PA consegna direttamente l’atto da notificare all’Ufficio postale) e per le quali non c’è obbligo di raccomandata informativa sull’inizio della giacenza.

9 Maggio 2012 · Gennaro Andele


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