Stipulare un’assicurazione rc auto senza attestato di rischio – Bisogna partire necessariamente dalla 14esima classe?


Tutela consumatore - assicurazione auto





Devo stipulare la mia prima assicurazione rc auto sull’automobile che ho comprato dopo tanto sudore a lavoro: non essendo mai stato assicurato non posseggo un attestato di rischio.

Devo partire per forza dall’ultima classe?

Come noto, l’attestato di rischio è un documento necessario per la stipula di una nuova assicurazione auto: il documento, infatti, contiene i dati del veicolo e dell’assicurato, lo storico degli eventuali sinistri avvenuti negli ultimi cinque anni assicurativi e la classe di bonus malus.

È quindi fondamentale per determinare l’ammontare del premio.

Eppure esistono dei casi, non molti ma comunque esistono, che prevedono la possibilità di assicurare un’auto senza attestato di rischio.

La situazione più comune è quella che riguarda i neopatentati e, più in generale, tutti coloro che non si sono mai assicurati e acquistano per la prima volta una vettura.

Non avendo mai sottoscritto una polizza RC auto non possiedono ovviamente neppure una storia assicurativa.

E, di conseguenza, neanche l’attestato di rischio!

Di norma questi soggetti devono partire dalla 14^ classe universale di rischio, molto costosa.

E con un attestato nuovo di zecca su cui costruire pazientemente, anno dopo anno, una storia assicurativa virtuosa che gli permetta di pagare un premio più vantaggioso.

Chi ha la possibilità può però usufruire dei benefici della Legge Bersani, che consente, in presenza di determinati requisiti, di assicurare una vettura per la prima volta con la classe di merito più favorevole di un familiare convivente.

Ma attenzione: il neo assicurato eredita dal familiare convivente solo la classe di merito, non la storia assicurativa pregressa.

Ciò significa che sul suo primo attestato verrà segnata la voce NA (Non Assicurato) riguardo gli anni precedenti l’acquisto del veicolo.

E pagherà una tariffa leggermente superiore nonostante la buona C.U.

Ricordiamo che dal 2015 vige l’attestato di rischio elettronico in sostituzione di quello cartaceo.

Ciò comporta che chi decide di cambiare assicurazione non deve più inviare il documento alla nuova compagnia, perché quest’ultima lo preleva direttamente da una banca dati condivisa.

Fermo restando l’obbligo da parte delle imprese assicurative di metterlo a disposizione dei clienti almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dal 2018, inoltre, l’attestato di rischio è anche ‘dinamico’ perché riporta anche gli incidenti denunciati in ritardo (cosiddetti sinistri tardivi), per evitare comportamenti scorretti e in malafede.

Va infine tenuto presente che chi non ha sottoscritto, per una ragione qualsiasi, l’assicurazione RC auto nell’ultimo anno, può considerare valido l’ultimo attestato di rischio ricevuto, purché non sia più vecchio di cinque anni.

La legge stabilisce infatti la scadenza del documento soltanto dopo cinque anni.

13 Giugno 2019 · Giuseppe Pennuto


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